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SPENDING REVIEW: l'adeguamento dei prezzi contrattuali a quelli CONSIP dev'essere immediato e non alla scadenza convenzionale

28/07/2015

Corte Costituzionale,  1/7/2015 n.124

Nel giudizio promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri contro la Regione Campania, relativamente alla Legge Regionale 6/5/2013 n. 5 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale [.]” , fra le varie disposizioni in contestazione vi era anche il comma 183° dell'art. 1 in forza del quale l'allineamento dei prezzi contrattuali a quelli pubblicati (eventualmente) da CONSIP avrebbe dovuto avvenire non in corso di durata dei contratti, ma solo alla loro scadenza.

In altri termini la revisione dei prezzi per l'acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni regionali doveva essere effettuata – rispetto ai parametri di prezzo-qualità utilizzati da Consip - solo al primo rinnovo contrattuale.

Secondo la difesa dello Stato il differimento dell'adeguamento dei prezzi “regionali” a quelli nazionali (fissati da Consip) avrebbe invece rappresentato una violazione del principio di coordinamento della finanza pubblica nonché una palese violazione dell'art. 1, comma 13 del D.L.n. 95/2013 convertito in L.n. 135/2012 (nota come “2° Spending Review”).

Detto articolo stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni che hanno sottoscritto un contratto di fornitura di beni o servizi hanno il diritto di recedere in qualsiasi momento dal vincolo convenzionale qualora i prezzi di riferimento CONSIP risultino migliori rispetto a quelli del contratto in essere, salvo il diritto dell'appaltatore ad “allineare” i propri prezzi ai parametri Consip.  

Secondo la Corte Costituzionale quanto statuito dalla suddetta disposizione (art. 1, comma 13 della 2° Spending Review) non solo attiene ad una potestà legislativa statale “esclusiva” – in quanto impatta “sulla spesa pubblica al fine del conseguimento di obiettivi di risparmio” -  ma vieppiu', proprio in ragione di ciò, configura un tipico caso d'inserimento automatica di clausola, di talchè l'allineamento del prezzi contrattuali a quelli CONSIP deve avvenire continuamente e  contestualmente  tutta la durata del contratto e non, solo, nel caso di suo (eventuale) rinnovo.

Per tutte queste ragioni il Giudice delle Leggi ha dichiarato incostituzionale l'art. 1, comma 183 della L.R Campania n. 3/2013.