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Appalti: per gli acquisti tecnologici, «nuovo» non significa per forza «migliore»
Articolo pubblicato su Sanità24 - Il sole 24ore
per gentile concessione dell'editore pubblichiamo per esteso l'articolo del 27 Luglio
Il Consiglio di Stato, III sezione, con la sentenza del 16 luglio 2015, n. 3574, ha sottolineato come i concetti di «ultima generazione» e «tecnologicamente più avanzata» siano del tutto generici, in quanto devono trovare una loro corretta specificazione attraverso la precisa indicazione delle specifiche tecniche relative alle apparecchiature di cui la Pa necessita. Molto spesso nelle procedure concorsuali l'Amministrazione appaltante richiede che i partecipanti s'impegnino ad offrire le apparecchiature “di ultima generazione”, al fine d'evitare l'acquisizione di prodotti già obsoleti (non appena forniti).
Tale definizione, tuttavia, può non essere sufficiente ad un corretto esperimento di gara, rischiando di rivelarsi una formula “vuota” che non sempre fa l'interesse della stazione appaltante.
La vicenda ha avuto come protagonista l’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari che, avendo indetto una gara per la fornitura in service d'apparecchiature per la diagnostica ematologica, disponeva l'esclusione di una concorrente solo in quanto il bene da questa proposta non risultava «tassativamente nuovo» e «tecnologicamente avanzato» - come invece espressamente richiesto in lex specialis – in quanto già offerto nella precedente gara, indetta dalla stessa amministrazione pubblica, e poiché la medesima concorrente aveva appena immesso sul mercato un nuovo macchinario (non proposto tuttavia in questa gara).
Senza dette prescrizioni non è possibile individuare le strumentazioni da acquistare, ragion per cui la sola connotazione di «ultima generazione» rischia d'essere fuorviante rispetto ad una scelta ponderata; non solo in quanto assumere, come unico requisito, la “novità” di un bene espone al rischio di favorire eventualmente quel concorrente il cui unico merito è quello di aver proposto sul mercato un prodotto nuovo, a prescindere poi dal suo effettivo valore innovativo.
Per questo motivo il corretto comportamento che la Pa deve assumere è quello d'indicare, con estrema precisione e correttezza, le specifiche tecniche dei beni che intende acquistare prevedendo poi che - di quella specifica apparecchiatura che l'offerente ha deciso di proporre - debba essere necessariamente presentata l'ultima e più aggiornata versione.
Per evitare che il “meglio” sia sostituito dal “nuovo” (a prescindere).