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ACCESSO ATTI IN FASE ESECUTIVA: e finalmente possibile ?

15/12/2016

TAR Catania, III°, 14/11/2016 n. 2936

Questione molto “affascinante” quella relativa alla possibilità di un operatore economico di avere accesso alla documentazione contrattuale fra una P.A. e l'affidatario di un appalto, al fine di poter verificare l'esatto adempimento di quest'ultimo (o per accertare se quanto da questi offerto in gara corrisponde effettivamente a quanto poi consegnato/eseguito ecc.).

Il caso in questione risulta ancora piu' “interessante” in quanto la ricorrente lamentava di non esser stata invitata per oltre 5 anni ad alcuna procedura relativa agli approvvigionamenti dell'Amministrazione resistente, per cui richiedeva l'accesso a tutta la documentazione contrattuale stipulati dal medesimo Ente con i propri fornitori (allo scopo d'intentare eventuali cause civili e penali !!!).

L'accesso richiesto veniva (ovviamente NdR) negato per “difetto d'interesse”, ragion per cui era adito il TAR competente che, facendo una premessa già di per sé molto interessante – ovvero che “costituisce attività doverosa per la stazione appaltante [.] la vigilanza sulla buona esecuzione dei servizi pubblici affidati in appalto [.] quale elementare dovere d'ufficio” - giunge altresì a chiarire come un'impresa del settore vanti una posizione “qualificata” a chiedere che la P.A. assuma tutti i provvedimenti necessari nei confronti di appaltatori inadempienti.

Non solo in quanto il Collegio si spinge anche ad affermare che la ricorrente, in forza della legittima “aspettativa di stipula di futuri contratti d'appalto, anche mediante la verifica di correttezza dell'operato dell'impresa concorrente esecutrice della fornitura” (cfr. Cons.Stato, IV°, 14/4/2010, n. 2091), vanta altresì un interesse concreto e diretto alla conoscenza di tutti quegli atti che possono aver determinato (tenuto conto del mancato invito alle gare di cui si lamenta la ricorrente) un suo pregiudizio economico, da cui ne discende il legittimo “interesse di parte ricorrente a conoscere le modalità di esecuzione di una commessa alla quale essa aspirava”.

Detta pronuncia non è di poco conto se si considera che finora la giurisprudenza ha sempre negato ogni accesso alla documentazione relativa alla fase contrattuale degli appalti, giustificandosi in ragione degli interessi privatistici in essa rappresentati.

Tuttavia, conclude il TAR Lazio, l'ammettere l'accesso anche nella fase esecutiva risulta oggi più in sintonia con il favor del Legislatore ad un controllo sempre più diffuso (anche in capo al cittadino semplice), che trova poi la sua plastica dimostrazione nella recente revisione delle norme in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni delle PP.AA. (la cd. Riforma Madia).