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MDR e dispositivi medici, i documenti da presentare per l’indagine clinica

22/07/2019
Articolo pubblicato su Aboutpharma.com


L'indagine clinica è promossa dallo sponsor. Nel Mdr lo sponsor è definito come qualsiasi persona, società, istituzione oppure organizzazione che si assume la responsabilità di avviare, gestire e curare il finanziamento dell’indagine clinica (articolo 2 nr. 49). L’art. 62 stabilisce poi che qualora lo sponsor dell’indagine clinica non abbia una sede nell’Unione europea, lo stesso dovrà provvedere a individuare un proprio rappresentante legale sul territorio, al quale spetta il compito di garantire il rispetto degli obblighi previsti per lo sponsor stesso, primo fra tutti quello di salvaguardare e tutelare i diritti, la sicurezza, la dignità e il benessere dei soggetti che prendono parte alla sperimentazione.
 Le indagini cliniche sono poi soggette a un procedimento autorizzativo che è insieme scientifico ed etico. Per quanto attiene, in particolare, al profilo etico, lo stesso è demandato ai comitati etici costituiti conformemente al diritto nazionale.


Le specifiche di un’indagine clinica

Venendo alle specifiche condizioni che debbono essere soddisfatte per l’esecuzione di una indagine clinica, le stesse vengono enumerate come segue (articolo 62, comma 4):

  • l’indagine clinica deve essere stata autorizzata da parte dello Stato membro in cui si terrà l’indagine stessa.
  • Il comitato etico di riferimento deve avere espresso parere positivo.
  • Lo sponsor (o il suo rappresentante legale) deve essere stabilito nel territorio dell’Unione europea.
  • La popolazione (ivi compresi i soggetti vulnerabili di cui agli articoli 64, 65 e 66) debbono essere adeguatamente tutelati.
  • I benefici attesi debbono giustificare i rischi e i prevedibili disagi.
  • Il soggetto (o il suo legale rappresentante) deve fornire idoneo consenso scritto.
  • Debbono essere rispettati il diritto all’integrità fisica e morale del soggetto che prende parte all’indagine, oltre che il suo diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati che lo riguardano.
  • Deve essere ridotto al minimo il rischio che il soggetto che si sottopone alla sperimentazione provi dolore, disagio, paura o altre spiacevoli sensazioni.
  • L’assistenza medica prevista nel corso dell’indagine deve essere garantita da soggetti adeguatamente qualificati secondo la normativa nazionale di ciascuno Stato Membro.
  • Non vi deve essere alcuna indebita pressione, anche di natura finanziaria, per la partecipazione all’indagine.
  • Il dispositivo oggetto di indagine deve rispettare i requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato I, fatta eccezione per gli aspetti che formano oggetto dell’indagine medesima, per i quali, in ogni caso, debbono essere adottate tutte le precauzioni idonee a proteggere la salute e la sicurezza dei soggetti che prendono parte allo studio.
  • Debbono essere rispettati i requisiti di cui all’Allegato XV.


Presentazione della domanda di indagine clinica (Art. 70, allegato XV)

Lo sponsor di una indagine clinica è tenuto a presentare una apposita domanda – attraverso il sistema elettronico per le indagini cliniche, da istituire ai sensi del successivo articolo 73 – corredata della documentazione di cui all’allegato XV. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della domanda, lo Stato membro interessato è tenuto a comunicare se l’indagine clinica presentata rientra nell’ambito di applicazione del Regolamento e se il fascicolo è completo.

Nel corso del processo di valutazione della domanda, lo Stato membro può chiedere informazioni supplementari e, all’esito dello stesso, fissare un termine di 10 giorni, elevabile a 20 (e, in casi eccezionali, estensibile di ulteriori cinque) per la presentazione di osservazioni e/o per il completamento della domanda.

Per i Dm a più basso rischio (dispositivi medici di classe I e per i dispositivi medici non invasivi di classe IIa e IIb), lo sponsor può iniziare l’indagine alla data di convalida della domanda (da intendersi come la data nella quale lo Stato membro ha notificato la propria decisione positiva o, in difetto, la data di intervenuta decorrenza dei termini di cui sopra senza che vi siano state comunicazioni), purchè non vi sia stato un parere negativo da parte del comitato etico competente. Per tutti gli altri dispositivi medici, invece, è sempre necessaria la notifica della autorizzazione da parte dello Stato membro.

Tale autorizzazione, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 70, comma 7, lett. b), deve pervenire entro 45 giorni (estensibili di ulteriori 20, laddove si renda necessaria la consultazione di esperti) dalla data di convalida di cui sopra. Anche in tal caso è necessario che non vi sia stato alcun parere negativo da parte del competente comitato etico.


Documenti da presentare: modulo di domanda

L’allegato XV contiene, poi, l’elenco dei documenti che debbono essere prodotti in sede di presentazione della domanda di indagine clinica.

  • Nome, indirizzo e coordinate dello sponsor e, se del caso, nome, indirizzo e coordinate del rappresentante legale stabilito nell’Unione.
  • Nome, indirizzo e coordinate del fabbricante del dispositivo oggetto di indagine clinica e, se del caso, del suo mandatario (se diversi dallo sponsor).
  • Titolo dell’indagine clinica.
  • Status della domanda di indagine clinica (ossia prima presentazione, nuova presentazione, modifiche di rilievo).
  • Informazioni sul e/o riferimenti al piano di valutazione clinica.
  • Identificazione degli Stati membri e dei paesi terzi in cui devono essere eseguite le indagini cliniche nell’ambito di uno studio pluricentrico.
  • Breve descrizione del dispositivo oggetto di indagine, la sua classificazione e altre informazioni necessarie per l’identificazione del dispositivo e della tipologia dello stesso.
  • Sintesi del piano di indagine clinica indicante gli obiettivi dell’indagine clinica, il numero e il sesso dei soggetti, i criteri di selezione dei soggetti, se vi siano soggetti di età inferiore a 18 anni, la pianificazione dell’indagine e le date previste di inizio e di conclusione dell’indagine clinica.
  • Informazioni sulla data di inizio e la durata previste dell’indagine.


Il dossier per lo sperimentatore

Il manuale per lo sperimentatore contiene le informazioni cliniche e non cliniche sul dispositivo oggetto di indagine che sono pertinenti e disponibili al momento della domanda (fermo restando l’obbligo di tempestivo aggiornamento delle stesse in caso di necessità).


Il piano di indagine clinica

Il piano di indagine clinica definisce il razionale, gli obiettivi, la progettazione, la metodologia, il monitoraggio, la realizzazione, la registrazione e il metodo di analisi dell’indagine clinica.


Informazioni aggiuntive

  • Dichiarazione firmata dalla persona fisica o giuridica responsabile della fabbricazione del dispositivo oggetto dell’indagine, specificante che il dispositivo in questione rispetta i requisiti generali di sicurezza e prestazione, a eccezione degli aspetti che formano oggetto dell’indagine clinica e che, per questi ultimi, sono state prese tutte le precauzioni per proteggere la salute e la sicurezza del soggetto.
  • Copia del parere emesso dal comitato etico competente.
  • Prova di copertura assicurativa o di indennizzo dei soggetti in caso di pregiudizio (ai sensi di quanto previsto dall’articolo 69).
  • Documenti da utilizzare per ottenere il consenso informato, compresi la scheda informativa del paziente e il documento sul consenso informato (redatti nel rispetto dei requisiti prescritti dall’articolo 63).
  • Descrizione delle disposizioni volte ad assicurare la conformità alle norme applicabili in materia di tutela e riservatezza dei dati personali.


Valutazione della domanda di indagine clinica (Art. 71)

L’articolo 71 prevede che i soggetti che sono chiamati, congiuntamente, a valutare la domanda debbono essere indipendenti dallo sponsor, dagli sperimentatori e dai finanziatori dell’indagine, senza versare, dunque, in situazione di possibile conflitto di interessi.

La domanda di indagine clinica può essere rigettata, secondo quanto previsto dal comma 4, nei seguenti casi:

  • Il fascicolo della domanda risulta incompleto.
  • Mancano le prove della sicurezza del prodotto, delle caratteristiche di prestazione e/o dei benefici del dispositivo.
  • Non sono rispettate le condizioni generali per la presentazione della domanda di indagine clinica di cui all’articolo 62.
  • Le valutazioni condotte dagli Stati Membri restituiscano esito negativo.

Avverso l’eventuale rifiuto è prevista una procedura di ricorso, regolata dal diritto nazionale di ciascuno Stato membro.


Conduzione dell’indagine clinica e monitoraggio (Art. 72 e 75)

Una volta approvata la relativa domanda, l’indagine clinica deve essere condotta in conformità al piano di indagine clinica (redatto secondo quanto previsto dall’allegato XV).

E’ fatto esplicito obbligo allo Sponsor di garantire un monitoraggio continuo e adeguato in ordine all’andamento dell’indagine e ai risultati della stessa e ciò mediante la registrazione, elaborazione, gestione e conservazione delle informazioni relative, con potestà di ciascuno Stato membro di procedere a ispezione dei siti di indagine, finalizzata a verificare che tutto avvenga in conformità alle prescrizioni del Regolamento, e di procedere a revocare, sospendere, concludere o modificare l’indagine clinica, laddove ne sussistano i presupposti (articolo. 76). Laddove lo sponsor intenda apportare modifiche a una indagine clinica in corso o che stia per essere condotta dovrà procedere a formale notifica, entro il termine di 7 giorni, allo Stato Membro competente, affinchè questo possa effettuare tutte le valutazioni del caso.


Registrazione e segnalazione degli eventi avversi (Art. 80)

È fatto espresso obbligo allo sponsor di tenere monitorati e registrare tutti gli eventi avversi che si verifichino nel corso della sperimentazione, segnalandoli immediatamente allo Stato Membro nel quale è condotta l’indagine clinica (attraverso il sistema elettronico di cui all’articolo 73). Analogamente, devono essere oggetto di segnalazione tutti quei difetti, rinvenuti nel dispositivo, che avrebbero potuto causare un evento avverso che, tuttavia, per circostanze favorevoli, non si è verificato.