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JOBS ACT AUTONOMI: E’ FINALMENTE LEGGE. Nuove tutele ed opportunita per i lavoratori autonomi

15/05/2017

Il Senato ha approvato in via definitiva lo scorso 10 maggio il disegno di legge n. 2233-B, più noto come Jobs Act del lavoro autonomo.

In realtà il provvedimento si compone di due insiemi di norme; solo il capo I è infatti dedicato alla tutela del lavoro autonomo, mentre il capo II introduce all’interno dei rapporti di lavoro subordinato modalità flessibili di esecuzione delle prestazioni lavorative in termini sia di allocazione del dipendente che di tempi di lavoro, il cd “lavoro agile”.

Il presente intervento si concentrerà esclusivamente sul capo I, analizzando le rilevanti novità introdotte nel nostro ordinamento in favore dei lavoratori autonomi e dividendo le tutele di tipo più “imprenditoriale” da quelle a carattere strettamente giuslavoristico.

La legge chiarisce all’art. 1 che le disposizioni del capo I si applicano ai rapporti di lavoro autonomo disciplinati nel titolo III del libro V del c.c., quindi anche alle professioni intellettuali ed ordinistiche.

Chiarito l’ambito di applicazione, analizziamo innanzitutto le novità che offriranno una maggiore tutela ai lavoratori autonomi in quanto imprenditori, oltre a nuove opportunità.

TERMINI DI PAGAMENTO: l’art. 2 estende l’applicabilità del D.Lgs. 231/2002, relativo ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, anche ai lavoratori autonomi nei rapporti

-       tra autonomi ed imprese

-       tra autonomi e PP.AA.

-       tra lavoratori autonomi

Come è noto il D.Lgs. 231/2002 fissa i termini di pagamento nelle transazioni commerciali in 30 giorni, estendibili fino a 60 giorni purché il termine sia pattuito per iscritto e non sia gravemente iniquo per il creditore.

Il mancato rispetto del termine di pagamento comporta il diritto a vedersi corrispondere i c.d. “interessi legali di mora” dal giorno successivo alla scadenza del termine, senza necessità di messa in mora.

CLAUSOLE ABUSIVE: sono abusive e quindi nulle le clausole che attribuiscono al committente la facoltà

-       di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali

-       di recedere dal contratto senza congruo preavviso

Sono inoltre abusive le clausole che prevedono un termine di pagamento superiore ai 60 giorni.

E’ considerato abusivo anche il rifiuto del committente di redigere in forma scritta il contratto con il lavoratore autonomo.

INVENZIONI E TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE: vengono riconosciuti al lavoratore autonomo i diritti di utilizzazione economica delle invenzioni e delle opere tutelate dalla normativa sul diritto d’autore realizzate in esecuzione del contratto.

PARTECIPAZIONE AGLI APPALTI PUBBLICI ED ACCESSO AI FONDI STRUTTURALI: viene riconosciuta ai lavoratori autonomi la possibilità di partecipare agli appalti pubblici o a bandi per l’assegnazione di incarichi di consulenza e ricerca nonché di accedere ai fondi strutturali europei.

I lavoratori potranno partecipare ai bandi anche in forma associata mediante

1)    la costituzione o la partecipazione a reti di imprese costituite ai sensi della L. 33/2009, fino a questo momento preclusa ai professionisti

2)    la costituzione di consorzi stabili tra professionisti

3)    la costituzione di associazione temporanee di imprese.

Con lo scopo di facilitare il recupero dei crediti dei lavoratori è stata infine apportata una modifica all’art. 634 cpc, ai sensi del quale costituiscono prova scritta per l’ottenimento di un decreto ingiuntivo di prova scritta per l’ottenimento di un decreto ingiuntivo di pagamento le scritture private autenticate dei soggetti che esercitano un’attività commerciale e ora anche “dei lavoratori autonomi”.

E’ evidente che ai lavoratori autonomi titolari di P.IVA viene riconosciuto il ruolo di imprenditori, sulla scia peraltro della giurisprudenza e della normative comunitarie, offrendo loro oltre alle tutele anche nuove opportunità come la possibilità di partecipare alle gare di appalto o di partecipare a reti di imprese.

Contemporaneamente sono state rafforzate le tutele giuslavoristiche.

È importante segnalare innanzitutto che sono state estese le tutele in tema di disoccupazione, prevedendo - a decorrere dal 1° luglio 2017 – il riconoscimento della prestazione di disoccupazione mensile anche agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data.

A far corso del 1 gennaio 2017 poi viene riconosciuto il diritto ad un trattamento economico per congedo parentale, per un periodo massimo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino, alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, tenuti al versamento della contribuzione maggiorata.

È stata poi inserita una rilevante modifica alla possibilità per le lavoratrici (autonome) madri di poter regolarmente emettere fattura anche durante il periodo di congedo, possibilità prima negata pena la perdita della relativa indennità di maternità. A tal proposito poi, l’intervento legislativo di cui si discute, ha stabilito che la gravidanza, la malattia e l'infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente non determinino l'estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione, su richiesta del lavoratore, rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente. 

Sotto questi primi profili quindi il Legislatore ha voluto estendere degli istituti prima appannaggio del lavoro dipendente anche alle partite IVA, con estensione delle previsioni appena citate, per quanto possibile, anche agli iscritti agli albi professionali.

Altro tema di grande attualità alla luce della promulgazione della Legge è la modifica, apparentemente passata “in sordina”, relativa alla modifica del normale atteggiarsi del rapporto tra il committente e il professionista (iscritto o meno all’albo).Chi deve organizzare il rapporto di lavoro? Chi deve eterodirigerlo?

In precedenza, il collaboratore che era sotto il controllo (ferreo) del proprio committente poteva legittimamente chiedere l’instaurazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ma a diversa soluzione (e quindi per la piena autonomia) si sarebbe giunti laddove il committente si limitasse a semplicemente organizzare l’attività del professionista, e pertanto a coordinarlo. Oggi non è più sufficiente per il committente attenersi al rispetto dell’autonomia del professionista in termini di “ordini” da impartirgli. C’è un qualcosa in più. La prestazione professionale deve essere infatti organizzata dal lavoratore autonomo, rimanendo in capo al committente la (sola) possibilità di indicare le proprie esigenze, ma non potendo invece incidere su come il proprio “consulente” debba organizzare appunto il proprio lavoro, esclusivo appannaggio di quest’ultimo.

Occorrerà pertanto fare un attento check up ai contratti di collaborazione in essere, ovvero di predisporne se necessario dei nuovi, perché “incappare” nell’errore, e trovarsi costretti ad assumere un professionista ad esempio sgradito è oggi un rischio concreto, che forse conviene scongiurare alla luce della nuova disciplina in commento.