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Verifica a campione e mancata e/o tardiva consegna dei documenti originali: conseguenze ed effetti
31/10/2012
Consiglio Stato, VI°, 28/9/2012, n. 5138
Se, in corso di gara, entro il termine di legge (10 gg. per la verifica a campione ex art. 48 D.Lgs.n. 163/2006) oppure, in sede di aggiudicazione definitiva, entro il termine stabilito dall'Amministrazione appaltante, la concorrente non fornisce la documentazione che ha autocertificato in gara, può allora incorrere
- nell'esclusione dalla procedura,
- nell'incameramento della cauzione provvisoria,
- nella segnalazione all'Autorità per i conseguenti provvedimenti. Nel caso in cui detta documentazione venga comunque depositata -- successivamente (e quindi tardivamente) - occorre allora verificare se tale documentazione comprovi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione oppure no; se infatti la prova è positivamente fornita, allora l'esclusione e l'incameramento della cauzione restano disposte ma non si corre il rischio della segnalazione da parte dell'AVCP, mentre se diversamente la concorrente fornisce una documentazione insufficiente e/o inconferente rispetto a quanto dalla stessa autocertificato in sede di gara, in tal caso allora non solo verrà escussa la cauzione e comminata l'esclusione, ma tale società subirà anche la segnalazione all'Autorità di Vigilanza. In altri termini la mancata tempestiva comprova in ordine al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa da parte di una concorrente non giustifica "in ogni caso" l'irrogazione della più grave sanzione interdittiva, che potrà essere assunta solo se risulterà radicalmente omessa la successiva prova -- da parte della stessa - circa la veridicità di quanto autocertificato in sede partecipativa.