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Un altro no all’apertura dello studio per l’igienista dentale

19/03/2024

Con DPR del 19.02.2024 è stata pubblicata la decisione n. 1237/2023 con la quale il Consiglio di Stato si è nuovamente pronunciato in ordine alla possibilità per l’igienista dentale di aprire un proprio studio autonomo senza la presenza di un odontoiatra.

I fatti di causa

La vicenda giudiziale trae origine dalla richiesta di autorizzazione sanitaria da parte di un igienista dentale finalizzata all’apertura di uno studio professionale autonomo.

In fase di sopralluogo, il dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale - deputato alla verifica dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici previsti dalla normativa regionale in materia di autorizzazioni sanitarie - rilevava che l’apertura dello studio di igienista dentale non fosse assoggettato alla disciplina dell’autorizzazione, dovendosi procedere con la mera comunicazione agli Enti di competenza circa l’esercizio dell’attività sanitaria.

Avverso il suddetto parere si scagliavano le Commissioni albo odontoiatri delle Province di Udine, Pordenone, Trieste e Gorizia; la Commissione albo odontoiatri della Federazione regionale dei medici e degli odontoiatri Friuli-Venezia Giulia; l’Associazione nazionale dentisti italiani (ANDI) – Regione Friuli-Venezia Giulia e, infine, l’Associazione italiana odontoiatri Friuli-Venezia Giulia (A.I.O. F.V.G.), proponendo ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

In particolare, le ricorrenti sostenevano l’illegittimità della nota emessa dall’ASL in quanto l’ammissibilità dello studio per l’igiene dentale in forma autonoma, senza la contestuale presenza di un medico odontoiatra, farebbe venir meno e/o comprometterebbe la necessaria integrazione funzionale tra le due figure professionali.

Nella medesima direzione argomentativa dei ricorrenti si muoveva anche il Ministero della Salute, cui il Consiglio di Stato richiedeva parere, sostenendo la fondatezza del ricorso anche in considerazione dei principi espressi dal medesimo Consiglio di Stato con una pronuncia risalente all’anno 2020 ed avente ad oggetto un caso sovrapponibile a quello in esame.

La decisione del Consiglio di Stato

Dopo aver preso posizione su talune eccezioni preliminari di natura anche processuale, sulle quali non ci si soffermerà nel presente articolo, il Collegio dirimeva la controversia facendo pedissequamente proprie le argomentazioni rese dal Consiglio di Stato in occasione della similare vicenda occorsa nel 2020.

La pronuncia in commento, entrando nel merito della vicenda, accoglieva il ricorso sulla base di due principali considerazioni, entrambe mosse dall’interpretazione del DM 15 marzo 1999, istitutivo del profilo professionale dell’igienista dentale. In particolare:

  • una prima considerazione verteva sulla natura del rapporto tra igienista dentale e odontoiatra. Più esattamente, anche se storicamente l’ordinamento riteneva le menzionate figure professionali visceralmente legale da un rapporto di dipendenza e anche se oggi l’evoluzione dell’ordinamento ha affrancato l’igienista da tale rapporto, tale evoluzione non è arrivata al punto da eliminare la necessità di compresenza, all’interno della medesima struttura, dell’odontoiatra. In altri termini, l’autonomia professionale raggiunta nel tempo dall’igienista dentale (con riferimento, chiaramente, alle attività di sua stretta competenza) non può ritenersi sufficiente elemento per giustificare un netto distacco tra lo stesso e l’odontoiatra;
  • una seconda considerazione, invece, verteva sull’interpretazione da conferire alla lettera dell’art. 1, comma 3 del DM sopra citato, nella parte in cui prevede che l’igienista dentale svolge la sua attività professionale “su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all’esercizio della odontoiatria”. Al riguardo, si chiariva come la suddetta dicitura avesse lo scopo di garantire la tutela della salute del paziente e la loro sicurezza. Garanzia possibile solo nella circostanza in cui una eventuale complicanza derivante dall’attività di competenza dell’igienista possa essere prontamente trattata dall’odontoiatra.

Brevi considerazioni finali

Sebbene sia chiara la posizione della giurisprudenza in merito alla attuale impossibilità per un igienista dentale di essere titolare autonomo di un proprio studio professionale, la stessa giurisprudenza – tanto nella vicenda del 2020 quanto in quella qui esaminata – pare anche suggerire un intervento del legislatore. Difatti, il Collegio si espone affermando che rimane nella scelta del legislatore normare l’evoluzione e l’aggiornamento dei percorsi formativi onde consentire all’igienista di acquisire competenze tecniche tali da consentire un intervento sicuro (sul paziente).

Che non sia questo un possibile spunto per le associazioni di categoria rappresentative della professione di igienista dentale per riflettere sull’opportunità di lavorare ad una modifica normativa?