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TRASFERIMENTO DELLA SEDE DI DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI: ATTENZIONE ALLA PREVENTIVA COMUNICAZIONE ALLA REGIONE
CASSAZIONE CIVILE, II°, 28/12/2012, N. 24136
Con la sentenza qui in esame i giudici della Corte di Cassazione Civile si sono pronunciati, in materia di distribuzione di specialità medicinali per uso umano, sull’interessante tema del trasferimento della sede presso la quale tale attività viene esercitata. Di seguito il fatto: con ordinanza – ingiunzione notificata dal Comune di Padova veniva contestata ad una società distributrice di forniture dentali la violazione dell’art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 538/1992 e richiesto il contestuale pagamento di una sanzione amministrativa per aver violato “gli obblighi connessi allo stesso decreto legislativo”, in quanto era stata proseguita “l’attività di distribuzione di specialità medicinali nei magazzini siti in via ……, anziché in ……, omettendo di darne preventiva comunicazione alla Regione ……”. La società ingiunta proponeva opposizione avverso la sanzione irrogatale adducendo, fra gli altri motivi, la presunta insussistenza, all’interno della richiamata normativa, di una disposizione che esplicitamente prevedesse l’obbligo di comunicare la variazione della sede in cui viene svolta la suddetta attività. Ed ecco che la Corte di Cassazione, nel confermare la assoluta legittimità della sanzione irrogata, istituisce un interessante collegamento con l’art. 6 del citato decreto, sottolineando come lo stesso, fra l’altro, preveda alla lettera a) “……l’obbligo per il titolare dell’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso di medicinali di rendere i locali, le installazioni e le attrezzature …… accessibili in ogni momento agli agenti incaricati di ispezionarli ……”.
Secondo il ragionamento svolto dai giudici “……la necessità di consentire il controllo da parte degli agenti che devono potere avere in ogni momento accesso ai locali in cui viene esercitata l’attività di distribuzione dei medicinali postula necessariamente che il trasferimento della sede sia tempestivamente comunicato, perché altrimenti sarebbe del tutto inutile avere previsto – quale condizione indefettibile per il rilascio dell’autorizzazione – che il richiedente disponga di locali, di installazioni e di attrezzature idonei, sufficienti a garantire una buona conservazione ed una buona distribuzione dei medicinali (art. 3 del citato decreto) ……”. In altre parole, al di là della esplicita previsione o meno dell’obbligo di comunicare alla Regione l’avvenuto trasferimento della sede presso la quale si esercita attività di distribuzione di medicinali, una interpretazione logica ed armonizzata della relativa disciplina rende irrinunciabile e necessaria detta comunicazione, onde consentire alle autorità preposte di poter procedere ai controlli di idoneità dei luoghi che, questi sì, la legge espressamente prescrive.