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Tracciabilità dei flussi finanziari anche per le amministrazioni sanitarie. Le novità introdotte dall'ANAC
Il 7 settembre 2010 entrava in vigore il “Piano straordinario contro le mafie”, varato con legge n.136 del 13 agosto 2010 che ha introdotto importanti misure per contrastare la criminalità organizzata e nuovi strumenti per prevenire infiltrazioni criminali.
In particolare, la legge prevede che i flussi finanziari collegati ad un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture, debbano essere tracciati, cosicché ogni incasso e pagamento effettuato possa essere controllato ex. post. La ratio della legge è quindi quella di prevedere un meccanismo che consenta agli investitori di seguire il flusso finanziario relativo ad un contratto di appalto ed evitare il coinvolgimento di imprese in contiguità con la criminalità organizzata.
La normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari si applica agli appaltatori, ai subappaltatori e ai subcontraenti della filiera delle imprese nonché ai concessionari di finanziamenti pubblici, anche europei, ogniqualvolta vengano impiegate risorse pubbliche a prescindere dalla natura del rapporto che intercorre tra pubblica amministrazione e contraente, pertanto, anche ai contratti che siano estranei o esclusi al codice dei contratti pubblici.
In particolare, gli obblighi di tracciabilità si articolano essenzialmente in tre adempimenti principali:
- Utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;
- Effettuazione di movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche esclusivamente mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- Indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell’art.11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del codice unico di progetto (CUP).
La delibera n. 371 del 27 luglio 2022 ha aggiornato le linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari che partire dal 1° settembre 2022 è divenuta obbligatoria anche per i servizi socio-sanitari erogati da enti del Terzo Settore.
La novità riguarda le prestazioni socio-sanitarie e di ricovero, di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale erogate dai soggetti privati in regime di accreditamento e il servizio di collocamento di soggetti fragili in comunità, finora esistenti.
Tale adeguamento è stato reso necessario per conformarsi al nuovo quadro normativo di riferimento, mutato con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e le modifiche al codice dei contratti pubblici intervenute con il decreto-legge 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni).
Un’altra novità in materia ai fini di una maggiore semplificazione prevede, nei casi di collocamento di soggetti fragili nelle apposite strutture, che il CIG venga acquisito non per ogni singolo collocamento ma una sola volta all’atto della sottoscrizione della convenzione con il soggetto accreditato.
Tali modalità di acquisizione del CIG potranno essere utilizzate anche in relazione al collocamento dei minori in comunità socio-educative accreditate su disposizione dell’Autorità Giudiziaria Minorile, per il collocamento o per il ricovero di persone disabili in strutture accreditate, per il ricovero in strutture RSA per anziani. Anche in tali casi, l’acquisizione del CIG avverrà in sede di sottoscrizione della convenzione con il soggetto accreditato e verrà riportato sul provvedimento che dispone ciascun collocamento e nei pagamenti effettuati in forza della convenzione. Il CIG dovrà poi essere riportato dall’operatore economico negli strumenti di pagamento utilizzati nell’ambito della filiera delle imprese secondo le indicazioni contenute nella determinazione.
Tuttavia, è esclusa dall’obbligo di richiesta del codice CIG, ai fini della tracciabilità, l’erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della pubblica amministrazione a soggetti indigenti o comunque a persone che versino in condizione di bisogno economico e fragilità personale e sociale ovvero che siano finalizzati alla realizzazione di progetti educativi e le prestazioni socio-sanitarie in regime di accreditamento.
La tracciabilità dei flussi finanziari costituisce un principio cardine dell’azione amministrativa, strettamente connesso con il principio di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione previsti dall’articolo 97 della Costituzione.
Pertanto, tale principio deve trovare applicazione ogniqualvolta vengano impiegate risorse pubbliche a prescindere dalla natura del rapporto tra la pubblica amministrazione e il contraente che riceve tali risorse.