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TORNA LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA PER LE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNO DA RESPONSABILITA’ MEDICA
Dopo qualche tribolazione e rilevanti modifiche, torna la mediazione obbligatoria per i risarcimenti da responsabilita medica. Venuta meno con la sentenza Corte Costituzionale 272/2013 l’obbligatoriata della mediazione, l’istituto era, in generale, collassato (si veda articolo su questo sito 17 giugno 2013 ). Reintrodotta tramite il DL 69/2013 (Decreto Fare), diventa oggi legge a tutti gli effetti attraverso la conversione nella legge 98/2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2013 - Suppl 63. Tenuto fermo l’impianto generale della legge 28/2010 vediamo in sintesi le principali novita che interessano le mediazioni in materia di responsabilita medica, le quali - per lo piu - cercano di dare una risposta alle numerose critiche sollevate nei confronti del nuovo istituto • Primo incontro Cambia radicalmente la funzione del primo incontro tra le part, che potremmo definire a questo punto “incontro preliminare ante-mediazione” La nuova legge prevede infatti che in questa sede infatti il mediatore, dopo aver esposto alle parti le finalita e le regole del procedimento di mediazione, invita le parti stesse ad esprimersi sulla possibilita di andare avanti e (quindi)di “iniziare” la procedura di mediazione: solo in presenza di riscontro positivo si prosegue con la mediazione vera e propria. Se poi in questo incontro le parti dichiarano di non voler proseguire il procedimento, nessun compenso sara dovuto all’Organismo di mediazione. In linea di principio chi scrive ritiene che tale nuova procedura sia, complessivamente, positiva. Trovare un accordo richieder tempo ed energia per tutti: per il mediatore e per le parti; se chi si siede al tavolo della mediazione non ha alcuna intenzione di lavorare per trovare un accordo, meglio evitare inutili perdite di tempo. Senza dubbio pero la previsione di nessun compenso rappresentera un problema economico per gli Organismi. • Competenza territoriale Diversamente da prima, oggi la domanda di mediazione dovra seguire le regole della competenza processuale: vale a dire che la richiesta dovra essere presentata presso un Organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. Se (senza dubbio) tale limitazione evita mediazioni incardinate in localita scelte in via strumentale (di cui peraltro chi scrive pur occupandosi di mediazioni non ha mai avuto notizia), dall’altra parte, pero, creera problemi a quegli Organismi che avevano fatto scelte di specializzazione circa le materie di competenza, e che non possono avere estensione su tutto il territorio nazionale Vedremo come la disciplina verra applicata • mediazione delegata il giudice puo oggi decidere di mandare le parti in mediazione, anche senza il loro consenso, mentre prima occorreva che le parti fossero d’accordo. La modifica lascia un po’ perplessi: che mediazione potranno raggiungere soggetti che non manifestano neanche una disponibilita di massima ad andare in mediazione? • Casi di non applicazione Non si applica la mediazione nei casi di cui all’art. 696 bis c.p.c.. Tale profilo peraltro era gia stato stabilito dalla giurisprudenza. • Durata La durata del procedimento si riduce da 4 a 3 mesi salvo diversa volonta delle parti in vista di un possibile accordo. Il termine non e soggetto alla sospensione feriale. • Assistenza La legge prevede l’obbligo della parte di farsi assistere da un avvocato durante il procedimento. Questa e senza dubbio la novita piu rilevante, che cambia la prospettiva anche per i molti avvocati che hanno osteggiato la mediazione. In materia di responsabilita medica cambia poco in quanto solitamente le parti vengono accompagnate da un avvocato
Da ultimo. Per valutare l’efficacia o meno dell’istituto l’obbligatorieta avra vigore solo per 4 anni: poi si decidera. La nuova disciplina entra in vigore il 20 settembre.
Legge 98/2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2013 - Suppl 63