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TERMINI D'IMPUGNAZIONE E NUOVO RITO: una sentenza chiarificatoria
Cons. Stato, III°, 25/11/2016 n. 4994
Il nuovo Codice (D.Lgs.n. 50/2016) ha modificato, tra le tante novità introdotte, anche il giudizio d'impugnazione in materia d'appalti, in primo luogo imponendo l'obbligo di contestare immediatamente l'ammissione dei concorrenti, in secondo poi facendo decorrere il termine decadenziale (30 gg.) non piu' dalla comunicazione d'esclusione e/o non aggiudicazione ma dalla pubblicazione sul profilo di committenza della P.A. del provvedimento lesivo (art. 204 D.Lgs.n. 50/2016).
Dette modifiche “processuali” tuttavia, benchè introdotte dal nuovo Codice che, come noto, trova applicazione solo per le gare i cui bandi siano stati pubblicati dopo il 19/4/2016, vanno a modificare il Codice del processo amministrativo (D.Lgs.n. 104/2010) e quindi, a stretto rigore interpretativo, sarebbero applicabili anche ai giudizi “in corso” ovvero a quei contenziosi instauratisi prima dell'entrata in vigore del D.Lgs.n. 50/2016.
A por termine a questi problemi applicativi è intervenuta (per fortuna) la sentenza del Consiglio di Stato n. 4994/2016, che in primo luogo ha chiarito come la nuova normativa vada applicata – anche relativamente alle modifiche processuali introdotte – solo ed esclusivamente alle procedure bandite dopo l’entrata in vigore del nuovo T.U. appalti.
In altri termini i nuovi obblighi impugnatori, nonché la decorrenza dell'impugnazione (30 gg. dalla pubblicazione anziché dalla comunicazione) non possono assolutamente trovare valida applicazione nelle gare indette prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice.
Non solo in quanto il Consiglio di Stato ha anche precisato come, affinchè “scatti” l’onere d’immediata impugnazione, debbano necessariamente trovare prima piena attuazione le nuove disposizioni in materia di comunicazione e pubblicazione dei provvedimenti di gara ex artt. 29 e 76; tali norme stabiliscono che tutti gli atti delle procedure concorsuali debbano essere pubblicati sul profilo del committente (sezione "Amministrazione trasparente”), con particolare attenzione ai provvedimenti che determinano le esclusioni e le ammissioni, da pubblicarsi tempestivamente proprio per permettere la proposizione di eventuali ricorsi nei 2 gg. successivi la loro adozione.
Senza dunque la piena attuazione di dette disposizioni non è possibile far decorrere il termine impugnatorio, ovvero fino a quando la pubblicazione degli atti sul profilo di committenza non risulterà “certa e tempestiva”.
Con questa illuminante interpretazione, quindi, il Consiglio di Stato ha di fatto “congelato” una parte del c.d. “rito superspeciale” in materia di appalti, obbligando di fatto le PP.AA. ad adottare celermente tutte le modifiche necessarie ai loro siti prima di far ricadere le conseguenze delle novità legislative sugli operatori economici.