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TELEMONITORAGGIO, PROFILI ORGANIZZATIVI E RESPONSABILITA' MEDICA: l’impatto della sanita digitale
Come incide l’applicazione di tecnologie informatiche sull’organizzazione del personale all’interno dell’ospedale e sui possibili profili di responsabilità medica?
Qualche risposta dalla recente sentenza Cassazione Penale IV sezione, 21 gennaio 2016 n. 2541.
Cominciamo dai fatti.
Il paziente G, dopo essere stato operato al cuore per un infarto, veniva ricoverato nella sala della terapia sub-intensiva del reparto Unità di Terapia Intensiva Cardiologica dell'Ospedale di Livorno dove gli veniva applicato un apparecchio portatile (TELEMETRIA) per il telemonitoraggio remoto: più esattamente la macchina segnala eventuali tachiaritmie o anomali tracciati del cuore attraverso due sistemi: allarmi sonori ed altresì con allarmi visivi presso il monitor centrale.
Dopo qualche giorno la registrazione della telemetria evidenziava due tachicardia ventricolare durante il giorno; la notte successiva sopravveniva una aritmia fatale che portava alla morte del paziente.
Gli infermieri notturni non intervenivano in quanto gli allarmi sonori dell’apparecchio risultavano disattivati; peraltro l’apparecchio segnalava sul monitor centrale l’insorgeva
di una fibrillazione ventricolare, ma nessuno in quel momento stava controllando il monitor stesso in quanto tutti gli infermieri erano impegnati presso altri pazienti.
La vicenda processuale ha visto il direttore del UTIC assolto in primo grado, poi condannato in secondo grado. Infine la Cassazione non condividendo le argomentazione assunte dalla sentenza della corte di Appello di Firenze, decide di cassare la sentenza rinviando la decisione ad altra sezione della stessa Corte di Appello.
In sede di rinvio la Cassazione precisa una serie di criteri (a cui dovrà atenerso la nuova sentenza) che fanno luce sul rapporto tra implementazione di apparecchiature digitali in ospedale, ri-organizzazione del personale e possibili profili di responsabilità medica.
Più esattamente:
organizzazione ed adeguatezza del personale
Un primo punto è quello relativo agli obblighi di valutare l’adeguatezza numerica del personale dell’Unità coronarica.
Mentre infatti la Corte di Appello reputa che fosse compito del Direttore del servizio valutare il piano di lavoro infermieristico e la sua adeguatezza, al contrario la Corte di Cassazione (in linea con la sentenza di primo grado
non riconosce le responsabilità in capo al titolare della UTIC ricollegandole, invece, alla direzione generale (quanto meno con riferimento all’inadeguatezza della dotazione organica di personale).
responsabilità della formazione del personale
Circa la formazione del personale infermieristico al corretto uso della apparecchiatura, la Cassazione
La Suprema Corte non condivideva le motivazioni di condanna del primario da parte della Corte di appello del primario.
Secondo la Cassazione ritiene che “non rientrava tra i compiti del primario organizzare i corsi per la formazione del personale infermieristico sul nuovo sistema di monitoraggio del reparto e neppure verificare la piena conoscenza del sistema da parte dei singoli operatori”, sottolineando che già in altre pronunce si era individuata, in capo all’infermiere, una specifica posizione di garanzia nei confronti del paziente, autonoma rispetto a quella del medico e che, lo stato della normativa, non riduceva l’infermiere a mero “ausiliario del medico” elevandolo a “professionista sanitario”.
Ne deriva che la responsabilità della formazione del personale infermieristico è riconosciuta dall’ordinamento in capo al personale infermieristico stesso e esula, pertanto, dalle “prerogative dirigenziali del direttore o primario del reparto”.
controllo sulla reale formazione del personale
Analogamente il primario non ha un obbligo di controllo sulla reale adeguatezza della formazione del personale infermieristico stabilendo che il Direttore “pieno affidamento all’autonomia professionale e organizzativa del personale infermieristico”.
Sotto il profilo delle competenze professionali, la cassazione sottolinea infatti che all’interno di “un’area di degenza si esercita una sorveglianza diretta e continua del paziente da parte del personale infermieristico” e che tale personale in qualche modo “agisce da medico, essendo in grado di agire terapeuticamente in autonomia nell’immediatezza anche senza la presenza del medico”.
Qualche valutazione conclusiva.
Sono rare le sentenze che mettono in relazione organizzazione e responsabilità sanitarie; e ancor più rare quelle che trattano il tema nell’ambito di servizi clinici che utilizzando tecnologia avanzata.
Per questo motivo è molto interessante.
L’interesse sta poi nel fatto che si stabiliscono alcuni paletti circa gli obblighi, da cui discendono poi le relative responsabilità.
In primo luogo quelli della Direzione Generale dell’ospedale, che nel momento in cui implementa una nuova tecnologia, deve preoccuparsi di garantire che il personale sia adeguato numericamente all’uso corretto dell’apparecchiature, mentre sembra restare in capo alla Direzione del servizio l’obbligo di verificare l’adeguatezza del piano di lavoro affinchè l’apparecchiatura resti sempre sotto controllo.
Infine i diretti obblighi in capo agli infermieri che rispondono in prima persona della loro formazione (evidentemente organizzata dall’ospedale) ed altresì che la stessa formazione sia adeguata per le funzioni necessarie.