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Studi medici, odontoiatrici e delle professioni sanitarie nel Lazio: la nuova DGR n. 669/2026
Con la DGR n. 669/2026, la Regione Lazio interviene nuovamente sulla disciplina degli studi professionali sanitari non soggetti ad autorizzazione all'esercizio, revocando integralmente la DGR n. 447/2015 e la DGR n. 1247/2025 e sostituendole con un unico documento organico (Allegato 1), applicabile sia agli studi medici e odontoiatrici, sia a tutte le altre professioni sanitarie regolamentate in ordini professionali.
La DGR si inserisce nell’ottica di risolvere dubbi interpretativi sui requisiti strutturali e sulle modalità di organizzazione di uno studio professionale, al fine di dare uniformità su tutto il territorio regionale.
La DGR conferma che l'attività sanitaria non medica, medica e odontoiatrica può essere svolta, senza necessità di autorizzazione, in tre forme:
- studio singolo, anche in regime di uso promiscuo con l'abitazione del professionista, purché sia garantita una netta separazione funzionale tra i locali;
- studio associato, basato su un accordo negoziale di condivisione dei costi, in cui ciascun associato mantiene piena autonomia e responsabilità professionale;
- Società tra Professionisti (STP), costituibile secondo i modelli societari del Codice civile, con l'esclusione della S.r.l. semplificata e nel rispetto dei vincoli di cui all'art. 10, L. n. 183/2011 e al D.M. n. 34/2013 (maggioranza dei due terzi in capo ai soci professionisti, divieto di partecipazione contemporanea a più STP, regime disciplinare proprio dell'Ordine di iscrizione).
Il regime semplificato resta riservato agli studi che non risultino attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o comunque a rischio per il paziente: attività che restano riservate, in via esclusiva, alle strutture soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 4, comma 1, L.R. n. 4/2003.
Una novità introdotta dalla DGR è rappresentata dalla disciplina del Polistudio in cui più studi professionali, anche di discipline diverse, possono operare in modo indipendente all'interno della medesima unità immobiliare, condividendo al più spazi accessori (sala d'attesa, servizi igienici, accettazione).
La delibera pone però divieti stringenti a tutela dell'autonomia dei singoli studi, vietando qualsiasi coordinamento unitario delle attività, la gestione amministrativa accentrata, la condivisione promiscua di personale di segreteria e l'uso condiviso di apparecchiature o dispositivi medici destinati all'attività clinica.
Le nuove previsioni normative impongono agli operatori anche degli obblighi di adeguamento per quei soggetti che, sebbene in passato abbiano beneficiato del regime agevolato (previsto dalla precedente DGR 447/2015), per effetto dei nuovi criteri, risultino essere ricompresi all’interno delle strutture soggette al regime autorizzativo. È, a tal riguardo previsto un regime transitorio di 180 giorni dalla pubblicazione della delibera per l’invio della comunicazione di cessazione dell’attività in regime semplificato con contestuale istanza di autorizzazione all’esercizio.
Restano ferme, inoltre, le funzioni di vigilanza in capo alle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti, per la verifica del possesso dei requisiti igienico-sanitari e la validità dei titoli per l’esercizio dell’attività sanitaria.