Vuoi ricevere i nostri aggiornamenti?
Sono perentori i termini per presentare la documentazione a comprova del possesso dei requisiti
Cons. Stato Adunanza Plenaria 25/2/2014, n. 10
Sempre l'Adunanza Plenaria è poi dovuta intervenire anche su un'altra annosa questione in materia di appalti, ovvero in merito alla perentorietà (o meno) dei termini per la dimostrazione dei requisiti autocertificati in sede partecipativa.
I dubbi sorgevano infatti, in particolare, riguardo il comma 2° dell'art. 48 D.Lgs.n. 163/06 che, nel disciplinare le modalità di comprova dei requisiti economico/finanziari e tecnico/organizzativi richiesti all'aggiudicatario ed al secondo classificato non prevedeva - a differenza del 1° comma del medesimo art. 48 (relativo alla cd. “verifica a sorteggio”) - alcun termine preciso per l'adempimento del suddetto obbligo.
Mentre infatti il primo comma impone ai concorrenti sorteggiati di provvedere, espressamente entro 10 giorni dalla data della richiesta della P.A., a dimostrare l'effettivo possesso dei requisiti richiesti dalla disciplina speciale di gara, nessun termine invece risultava esplicitamente previsto nel secondo comma dell'art. 48, che regolamenta la diversa fase di presentazione dei documenti in originale dopo l'intervenuta aggiudicazione provvisoria della gara ad opera dell'aggiudicatario e del 2° graduato.
Sussistendo dunque diversi e contrastanti orientamenti giurisprudenziali – circa la natura “ordinatoria” o “perentoria” di tali termini di dimostrazione dei requisiti - l'Adunanza Plenaria ha definitivamente risolto detta diatriba statuendo come l'aggiudicatario e il concorrente che lo segue (se non già ricompresi fra i concorrenti sorteggiati in gara) devono obbligatoriamente presentare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti economico-finanziario e tecnico-organizzativi (da medesimi autocertificati in fase partecipativa) inderogabilmente entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta inoltrata dalle PP.AA. appaltanti, “allineando” quindi, in tal modo, la tempistica della fase di verifica a sorteggio con quella di verifica cd. “postgara”.
Il termine sarà dunque da considerarsi perentorio anche riguardo al comma 2 art. 48 D.Lgs. n. 163/06.