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SITI INTERNET CARENTI SULLA PRIVACY, il rischio e il divieto di utilizzare i dati raccolti
Provvedimento Garante 10/03/2016 - doc. web n. 4988238
La realizzazione dei siti web resta spesso molto carente sotto il profilo degli adempimenti per il corretto trattamento di dati.
Questo può comportare oltre a sanzioni pecuniarie anche provvedimenti di “blocco” dell’utilizzo dei dati, conseguenza spesso più impattante per le aziende rispetto alla sanzione.
E’ il caso affrontato dal Garante nel provvedimento in esame.
Un utente lamenta avanti al Garante la ricezione sulla propria mail di una newsletter a carattere promozionale proveniente dall'indirizzo di posta elettronica di una società che opera nell'e-commerce di articoli medicali. La comunicazione, arrivata all'utente dopo l'acquisto on line di alcuni prodotti sul sito della società, era stata inviata senza che avesse fornito un esplicito e specifico consenso al ricevimento di materiale pubblicitario, diversamente da quanto previsto dalla normativa.
Non solo, dalle verifiche effettuate dall'Autorità sul sito internet dell'azienda è emerso che gli utenti non solo non potevano esprimere uno specifico consenso per le finalità di marketing ma erano per di più impossibilitati a procedere all'acquisto di un prodotto senza aver prima fornito un generico consenso al "trattamento dei dati personali".
Inoltre, dai riscontri è risultato che anche l'informativa fornita dalla società presentava profili di inidoneità, non specificando le modalità di contatto per lo svolgimento di attività a contenuto promozionale.
Il Garante ha quindi vietato alla società l'ulteriore trattamento per finalità di marketing dei dati personali raccolti in assenza di idonea informativa e di consenso legittimamente manifestato, imponendole, inoltre, la riformulazione del form con il quale si chiede il consenso, l'integrazione del testo con le modalità utilizzate per il contatto promozionale e, infine, l'adozione delle misure opportune affinché la manifestazione del consenso da parte degli interessati al trattamento per finalità di marketing non sia condizione necessaria per il perfezionamento dell'acquisto tramite sito web.
Il sito internet è risultato, infatti, oltre che in violazione del Codice Privacy, del tutto carente per quanto riguarda gli accorgimenti previsti dai provvedimenti Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam" del 4 luglio 2013 e provvedimento generale del 29 maggio 2003 volto a individuare corrette modalità di invio delle email a contenuto promozionale.
Al momento di realizzare un sito internet non è, oggi, più possibile dimenticare di esaminare gli aspetti legati al trattamento dati e privacy, attività che non si esaurisce nel mero inserimento dei descalimer sui cookie.
Quali dati il sito intende raccogliere?
Quali utilizzi si vogliono fare sui dati?
Ho adempiuto gli obblighi della normativa?
Sono solo alcune delle domande da porsi al momento della creazione di un sito web. La conseguenza è la non utilizzabilità del dato per effettuare campagne promozionali che può essere un danno anche nel momento di un eventuale vendita della società o del sito e- commerce.
I dati, correttamente acquisiti costituiscono oggi un valore economico ancora troppo sottovalutato.