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SEDUTA PUBBLICA: l'obbligo di apertura dei plichi riguarda anche le gare telematiche?
Cons. Stato Sez. V, 20/7/2016, n. 3266
I principi di trasparenza e pubblicità delle operazioni di gara non possono essere messi in discussione nel caso di procedure ad evidenza pubblica, anche se svolte con modalità telematiche.
E' quanto affermato dai Giudici del Consiglio di Stato, che hanno ribadito come i suddetti principi abbiano valenza fondamentale e siano posti a tutela degli interessi non solo degli operatori economici, ma anche della stessa stazione appaltante.
Il caso in questione riguardava una procedura indetta dalla Regione Calabria ed avente ad oggetto la fornitura triennale di medicazioni generali ospedaliere, da affidarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
La sentenza gravata aveva accolto la domanda d'annullamento del provvedimento d'esclusione emesso ai danni di una concorrente, che aveva eccepito di non aver potuto prendere parte alla prima seduta pubblica per mancata convocazione da parte della stazione appaltante.
La Regione Calabria affermava invece che, trattandosi di gara telematica, sarebbe stato possibile derogare all'obbligo d'apertura in seduta pubblica delle buste amministrative, tecniche ed economiche.
Ciò in ragione del fatto che il sistema avrebbe consentito – di fatto - la tracciabilità di tutte le fasi della procedura, l'inviolabilità delle buste telematiche e l'incorruttibilità di tutti i files caricati sulla piattaforma, con possibilità d'esaminare quindi tutta la documentazione di gara in qualsiasi modo in tempo reale.
Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza di primo grado, affermando come lo svolgimento delle operazioni di gara in seduta pubblica non abbiano solo la funzione d'evitare la possibile manomissione o alterazione dei plichi contenenti la documentazione amministrativa o l'offerta tecnico/economica, ma anche lo scopo d'assicurare la tutela della concorrenza, affinché non si determinino (anche successivamente) alterazioni delle offerte o possibili disparità di trattamento tra i concorrenti.
Per questo motivo, quindi, la pubblicità delle sedute – anche per le gare telematiche – dev'essere comunque e sempre assicurata e garantita, al fine di rendere legittimità la medesima procedura ad evidenza pubblica.