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Camera di Commercio e DPI: quando “raddoppia” la sanzione?

05/02/2019

Ord. Ingiunzione 357/2018 CCIAA di Treviso – Belluno

Ove la violazione amministrativa sia integrata da un’omissione, rispondono di essa tutti i soci ai quali è stata attribuita l’amministrazione della società”.

Oggi parliamo di dispositivi di protezione individuale (DPI) di I° categoria, quei prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persone che li indossano dai rischi per la salute di minore entità, come l’azione lesiva dei raggi solari.

Infatti, tra i DPI più diffusi in commercio ci sono gli occhiali da sole.

Come noto agli addetti ai lavori, le aziende del settore occhialeria sono ritualmente sottoposte alle analitiche verifiche imposte dal personale ispettivo delle camere di commercio, quali referenti del Ministero delle Sviluppo Economico. Tali enti, nell’ambito dell’attività di sorveglianza sulla sicurezza e conformità dei prodotti immessi sul mercato, hanno sviluppato e rodato un capillare piano di vigilanza che prende le mosse dalle ispezioni presso i centri di ottica (rivenditori di DPI), passa attraverso il c.d. “prelievo” dei modelli ritenuti irregolari, fino all’eventuale irrogazione di una sanzione alle aziende “fabbricanti” (giuridicamente responsabili della conformità del prodotto) ritenute responsabili delle irregolarità accertate. Fino qui nessuna novità.

Recentemente, però, si assiste ad un fenomeno abbastanza inedito: ovvero il moltiplicarsi delle sanzioni irrogate per la medesima e singola violazione commessa. Mi spiego meglio. Accade sempre più spesso che le aziende fabbricanti di occhiali da sole, nella stragrande maggioranza dei casi gestite da società di persone o di capitali, siano automaticamente destinatarie di tanti verbali di contestazione quanti sono i soci incaricati dell’amministrazione della società. Ciò accade in virtù della L. n. 689/1981 -recante la disciplina generale di materia di sanzioni amministrative- che utilizzando una locuzione pedissequamente mutuata dal codice penale in tema di concorso di persone, all’art. 5 stabilisce che: “quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.

Per fare chiarezza riporto, a titolo di esempio, un brano tratto da un’ordinanza di ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa scaturita da un’irregolarità nell’etichettatura del dispositivo, che ha recentemente confermato la fattispecie concorsuale per giustificare la “doppia” sanzione: “VISTO l’art. 5 della L. 24.11.1981, n. 689; CONSIDERATO che secondo il costante orientamento giurisprudenziale della S.C. ove la violazione amministrativa sia integrata da un’omissione, rispondono di essa i soci ai quali è stata attribuita l’amministrazione della società, con la conseguenza che la sanzione deve essere irrogata tante volte quanti sono i soggetti responsabili, salvo l’eventuale prova di un amministratore preposto in via esclusiva alla gestione di quel particolare ambito e all’adempimento di tutti gli obblighi conseguenti.”

Pertanto, relativamente alle violazioni amministrative integrate da un’omissione (carenza documentale, mancato rispetto delle proporzioni del simbolo CE etc…), per ogni singola violazione contestata è configurabile la responsabilità di ogni socio ogni qual volta, con riferimento ai fatti contestati, non sia possibile limitarla al reale soggetto agente.

Mai come oggi, dunque, è consigliabile assegnare ad un singolo componente del consiglio di amministrazione poteri operativi, di vigilanza e di controllo sul rispetto della normativa di settore. Magari con una procura speciale ad hoc.

Pagare due volte non piace a nessuno.