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REVOCA O ANNULLAMENTO D'UFFICIO? Vantaggi e profili differenziali
Cons. Stato, III°, 27/11/2014, n. 5877
Una P.A. indiceva una procedura negoziata per l'affidamento di un appalto, gara provvisoriamente aggiudicata ad una Ditta ma, nelle more del perfezionamento dell'aggiudicazione, veniva approvato il nuovo Regolamento interno di contabilità, in cui erano fissate le nuove linee-guida in materia di affidamenti pubblici.
In conseguenza di ciò la P.A. procedeva alla revoca in autotutela della procedura, provvedimento a cui tuttavia s'opponeva l'aggiudicataria provvisoria, sostenendo l'assoluta mancanza dei presupposti legittimi per una revoca, in quanto non sussisterebbero “fatti nuovi” o “sopravvenute ragioni di pubblico interesse” che la legge impone per poter procedere in tal senso.
Giunta la controversia in Consiglio di Stato il Collegio chiarisce innanzitutto come, indipendentemente dal nomen iuris, nel caso di specie dovrebbe parlarsi d'“annullamento d'ufficio” in quanto la P.A. appaltante aveva proceduto - per ragioni di legittimità (emanazione del nuovo regolamento aziendale) - ad annullare gli atti di gara, ma come siano ravvisabili altresì anche i presupposti per la “revoca”, in quanto l'amministrazione ha compiuto una nuova valutazione dell'interesse pubblico, giudicando l'applicazione della procedura di cottimo fiduciario (ex art. 125 comma 8° D.Lgs. 163/2006) maggiormente coerente con il nuovo regolamento approvato, al fine di garantire quel “principio di rotazione” previsto dalla norma.
Pertanto di volta in volta, attraverso la predisposizione di un Elenco di operatori economici, l'amministrazione procedente potrà rispettare quella rotazione dei concorrenti, che il Legislatore ha voluto introdurre come bilanciamento rispetto alla sommaria individuazione dell'affidatario.