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REVISIONE PREZZI: dev'essere riconosciuta anche se non prevista nel contratto ed anche in assenza della determinazione di costi-standard da parte dell'Osservatorio dei contratti pubblici

08/05/2014

In un appalto pluriennale per la fornitura di servizi da oltre 50 milioni di euro l'aggiudicataria richiedeva, decorso il primo anno, la revisione-prezzi che tuttavia la P.A. appaltante diniegava sostenendo come, nel contratto sottoscritto, non fosse affatto prevista la clausola revisionale né fosse possibile, in forza dell'art. 115 del Codice appalti, svolgere la relativa istruttoria, in mancanza della determinazione di quei costi “standards“ e dei correlativi indici ISTAT (ex art. 7, commi 4 e 5 D.Lgs.n. 163/2006).

Il Consiglio di Stato, davanti a cui è giunge detta controversia, parte invece dal presupposto che un preciso obbligo normativo (ovvero la revisione-prezzi), oltre ad essere applicabile indipendentemente dalla sua espressa prescrizione in un contratto (in quanto da intendersi, a tutti gli effetti, una disposizione “imperativa”), non può in ogni caso essere “posta nel nulla dal fatto omissivo del terzo quale l'Osservatorio dei contratti pubblici”.

Di conseguenza non può giungersi al disconoscimento della revisione-prezzi solo perchè manca la determinazione dei costi-standard, dovendo quindi necessariamente trovare una modalità alternativa, come peraltro la giurisprudenza aveva in precedenza riconosciuto in vigenza del precedente art. 6 l.n. 536/1993.

Infatti la ratio dell'art. 115 del Codice dei contratti pubblici consiste nel coniugare da un lato la tutela dell'esigenza della P.A. d'evitare che il corrispettivo di un contratto di durata subisca aumenti incontrollati nel corso del tempo (tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipula contrattuale) ma, dall'altro, tutelare anche l'interesse dell'impresa a non vedere alterato l'equilibrio convenzionale (in conseguenza delle eventuali modifiche dei costi che si possono verificare durante l'arco del rapporto), tali da indurre l'appaltatrice a ridurre gli standards qualitativi delle prestazioni erogate.

Per questo motivo, anche in assenza di costi standardizzati – in quanto non resi disponibili dall'Osservatorio dei contratti pubblici né dall'ISTAT – la revisione dei prezzi deve comunque essere riconosciuta e disposta facendo ricorso al c.d. Indice F.O.I., criterio oggettivo che consente di conferire ugualmente un principio di salvaguardia al sinallagma contrattuale e, nello stesso tempo, preservare gli equilibri della finanza pubblica.