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RESPONSABILITA’ SUI LUOGHI DI LAVORO PER UTILIZZO DI ATTREZZATURE

13/11/2007

Si segnala questa sentenza in quanto trattasi di danno al lavoratore causata da utilizzo di attrezzature.

Il caso e molto interessante perche la responsabilita accertata in parte in capo al fabbricante del macchine ed in parte in capo al datore di lavoro sono ascrivibili (anche) a cattiva manutenzione e non utilizzo dei pezzi di ricambio indicati dal fabbricante originario del componente.

Il caso

A causa del distacco di un portellone di un'attrezzatura il lavoratore conveniva in giudizio il proprio datore di lavoro A per farsi risarcire i danni subiti mentre utilizzava durante il turno di notteuna macchina per la sabbiatura dei cuscinetti a sfera, dallasocieta B.

Piu esattamente il macchinario si era inceppato una prima volta alle ore 1,30 e a seguito di tale fatto era intervenuto il manutentore.

Alle 3,00 di notte il macchinario si inceppava nuovamente e allora il lavoratore decideva di intervenire personalmente; nel corso di tael intervento il portellone si staccava causando la morte un operatore e un grave danno all'attore nelle causa di cui sopra.

Le tesi difensive

Il datore di lavoro si difendeva sostenendo che il sinistro era stato cagionato da un non corretto comportamento del lavoratore, non gia da una violazione imputabile al datore;

ed inoltre che i difetti del macchinario che avevano provocato il sinistro, dovevano essere ascritti al produttore dell'apparecchiatura ed al suo capo- officina che aveva provveduto al montaggio.

L'azienda produttrice del macchinario si difendeva negando ogni profilo di difettosita originaria del macchinario ed sostenendo che eventuali difetti dovevano essere imputati a carenza di manutenzione, o comunque a manutenzione effettuata da personale non idoneo.

Le risultanze della CTU

Il CTU nella perizia stabiliva che il distacco del portellone era ascrivibile a sette «elementi fondamentali», ciascuno dei quali «causalmente efficiente ed idoneo a provocare l'evento di cui e causa».piu esattamente

Omissione dell'azienda produttrice:

  • un difetto della macchina via via aggravatosi, ma comunque presente sin dall'origine;
  • l'assenza della previsione della possibilita di impuntamento del portellone e di specifiche modalita operative da adottare in tale evenienza;
  • l'assenza di previsione di idonee misure di sicurezza per il personale addetto alla manutenzione ed operante nel volume di azione del portellone;
  • l'utilizzo di una vite 6MA nel perno destro del portellone, in luogo della vite M25 consigliata dal produttore dello specifico particolare meccanico, «il cui impiego avrebbe evitato la conclusione tragica dell'evento» secondo il CTU. Omissioni del datore di lavoro:

  • l'assenza di una richiesta di manutenzione specifica e specializzata all'insorgere dei peggioramenti delle condizioni di funzionamento del macchinario;

  • il proseguimento del processo di lavorazione con la macchina in condizioni di guasto dopo un'imprudente rimozione dell'impuntamento che si era verificato;
  • l'ultimo intervento manutentivo, non idoneo ed anzi dannoso, operato dal manutentore del datore di lavoro un'ora e mezzo prima dell'incidente. La decisione

Il giudice di Ivrea ha pertanto condannato al risarcimento danni:

datore di lavoro

quanto aveva omesso di adottare le idonee misure protettive e non aveva vigilato di queste misure venisse fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo invece attribuirsi alcun effetto esimente per l'imprenditore che abbia provocato un infortunio sul lavoro per violazione delle relative prescrizioni all'eventuale concorso di colpa del lavoratore.

il fabbricante della macchina

per avere prodotto un macchinario avente un difetto originario; pernon avere previsto la possibilita di impuntamento del portellone e conseguentemente di non avere adottato specifiche modalita operative per tale evenienza; per non avere previsto idonee misure di sicurezza per il personale addetto ala manutenzione ed operante nel volume di azione del portellone; per non avere utilizzato una vite 6MA nel perno destro del portellone, in luogo della vite M25 consigliata dal produttore dello specifico particolare meccanico, il cui impiego avrebbe evitato la conclusione tragica dell'evento.