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Siamo sicuri che la struttura sanitaria sia sempre responsabile? Il tribunale di Verona ritiene di no
Trib. Verona, sez. III°, 22/06/2017
Con una recentissima sentenza del 22 Giugno scorso, la III Sezione Civile del Tribunale di Verona ha fatto “marcia indietro” sul tema della responsabilità della struttura sanitaria che si limiti a “ospitare” il sanitario liberamente scelto dal paziente per l’esecuzione di un intervento chirurgico. La Giurisprudenza è, infatti, da tempo unanime nell’affermare il principio secondo cui, anche nell’ipotesi in cui il paziente si rivolga direttamente al medico, concludendo con questi il contratto di cura, vi è, in caso di errore, una corresponsabilità della struttura sanitaria, chiamata a rispondere a titolo contrattuale nei confronti del paziente stesso.
Di diverso avviso, invece, il Tribunale di Verona che, con riferimento al caso di specie – riguardante una paziente sottopostasi a un intervento chirurgico di riduzione del volume del seno a opera del medesimo sanitario che, anni prima, le aveva praticato una mastoplastica additiva - ha ritenuto di condannare esclusivamente il medico, scagionando, invece la struttura sanitaria presso la quale il sanitario aveva effettuato l’intervento.
Due i profili posti a fondamento della pronuncia:
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Sotto un primo profilo, il Giudice ha affermato che deve essere esclusa la responsabilità della struttura in ragione del fatto che la paziente aveva stipulato direttamente con il sanitario un contratto di prestazione d’opera professionale e che, dunque, nessun inadempimento dell’obbligazione avente ad oggetto la prestazione chirurgica può essere imputato alla struttura, la cui responsabilità deve restare circoscritta alle prestazioni accessorie di messa a disposizione di personale, attrezzature, etc.;
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Né, sotto un secondo profilo, può ritenersi sussistere una responsabilità della struttura per fatto dell’ausiliario in ragione, ancora una volta, del fatto che il sanitario in questione, liberamente scelto dalla paziente, non può dirsi un ausiliario della struttura, la quale, di fatto, non ha assunto in proprio l’obbligazione di eseguire l’intervento.
Una pronuncia, dunque, quella del Tribunale di Verona che va decisamente controcorrente rispetto alla giurisprudenza tradizionale e che, peraltro, pare di difficile coniugazione con i nuovi principi dettati dalla L. n. 24/2017 in materia di responsabilità professionale del medico e della struttura.