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RESPONSABILITA' MEDICA: si (a determinate condizioni) alla CTU come mezzo di prova
Cass. Civ. III Sez., 07/05/2015, n. 9249
Con la sentenza n. 9249 del 7 Maggio 2015 la III Sezione Civile della Corte di Cassazione torna su un tema centrale in materia di responsabilità medica, cioè quello dell’onere probatorio a carico delle parti.
Il caso è quello di una donna che aveva lamentato in giudizio la tardiva diagnosi di una forma tumorale (manifestatasi con una lesione a livello epidermico) chiedendo dunque di vedersi risarciti i danni conseguenti al suddetto ritardo diagnostico.
In primo e in secondo grado la paziente si era vista negare detto risarcimento, in considerazione del fatto che entrambi i Giudici avevano ritenuto non adeguatamente provato il danno patito dalla donna, la quale decideva dunque di ricorrere in Cassazione.
Fra i vari motivi di ricorso si segnalava come, nell’ambito del giudizio di merito, si fosse errato nel ritenere non provato il danno patito a seguito del ritardo diagnostico e ciò anche in considerazione del fatto che era stata proprio a tal fine domandata una consulenza tecnica d’ufficio, che non era però mai stata disposta.
Ed ecco che la III Sezione Civile della Corte di Cassazione – nell’annullare la sentenza di secondo grado, rinviando alla Corte d’Appello per la rinnovazione del giudizio – afferma il fondamentale principio secondo il quale “(…) la consulenza tecnica d’ufficio, che di norma non è mezzo di prova, lo diventa allorchè la prova del danno – come quello alla salute – sia impossibile o estremamente difficile a fornirsi con i mezzi ordinari (…)”.
In altre parole, laddove il paziente adempia all’onere di semplice allegazione del danno che ritiene di avere patito all’esito di un trattamento sanitario, la prova dello stesso potrà essere data attraverso l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio, in considerazione del fatto che la stessa – pur non essendo propriamente un mezzo di prova – ben può diventarlo laddove sia assai complicato fornire la prova attraverso i mezzi ordinari (come avviene, tipicamente, in materia di danno alla salute).