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RESPONSABILITA’ MEDICA: si’ al risarcimento solo se il paziente dimostra l’esistenza di un’inadempienza “vestita”
Corte di Cassazione, III Sez. Civ., sent. n. 27855/2013
Un secco no dai Giudici della III Sezione Civile della Corte di Cassazione alle richieste di risarcimento danni da responsabilità medica che abbiano carattere meramente esplorativo, mancando cioè della prova circa il fatto che sia stata proprio l’inadempienza del sanitario ad avere prodotto il danno lamentato.
“Nelle cause di responsabilità professionale medica il paziente non può limitarsi ad allegare un inadempimento, quale che esso sia, ma deve dedurre l’esistenza di una inadempienza, per così dire, vestita, astrattamente efficiente, cioè, alla produzione del danno, di talchè, solo quando lo sforzo probatorio dell’attore consente di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia, con l’allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, scatterà l’onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno (…)”.
Questo il portato della sentenza n. 27855/2013, con la quale gli Ermellini hanno giudicato immeritevole di accoglimento – come già i Giudici della Corte d’Appello di Catania - la richiesta di risarcimento danni promossa da una coppia di genitori nei confronti della struttura ospedaliera presso la quale era nato con parto cesareo il figlio, invalido al 100%, in considerazione del fatto non era stata data la prova – essenziale – circa l’esistenza di un nesso di causalità tra il deficit intellettivo del bambino e la condotta del personale ospedaliero né, tantomeno, era stata allegata una inadempienza specifica, almeno in ipotesi idonea alla produzione del danno.
Ad oggi, dunque, il paziente che voglia ottenere il risarcimento del danno pretesamente subito non potrà più limitarsi ad allegare un semplice e generico inadempimento ma dovrà in essere in grado di provare che proprio tale inadempimento è stato causa del danno stesso.