Vuoi ricevere i nostri aggiornamenti?
RESPONSABILITA MEDICA E NESSO DI CAUSALITA’
Cassazione Civile Sez. III Sent. 20 Aprile 2012 n. 6275
Sempre molto delicate le sentenze in materia di nesso di causalita, che in campo di responsabilita medica si configura - secondo la giurisprudenza intervenuta - in base ad in criterio di "elevata probabilita del danno e ove non sia provato l'intervento di un fattore successivo tale dal disconnettere la sequenza causale cosi accertata" (cass 13539/2009)
Va considerata errata la diagnosi del medico che "superficialmente" si limiti a controlli di routine in presenza di una sintomatologia che, seppure non in maniera del tutto evidente, possa essere riconducibile ad un alto rischio, poi concretizzatosi, di una grave patologia neurologica.
Lo stesso principio e ripreso dalla Terza Sezione della Corte di Cassazione nella sentenza in commento.
Vediamo il caso esaminato dalla Corte.
Un paziente, sofferente di ipertensione, si recava il giorno 29 gennaio 1997 presso un Ospedale pubblico lamentando un complesso di disturbi quali vomito, cefalea oltre a difficolta motorie del braccio destro. Il medico, dopo aver effettuato una "generica visita neurologica ed altri esami di routine (analisi del sangue, elettrocardiogramma)" diagnosticava un "lieve stato ipertensivo" dimettendo sbrigativamente il paziente. Quest'ultimo si vedeva costretto tuttavia a ritornare il 31 gennaio 1997, ossia 4 giorni dopo, nello stesso ospedale a causa dell'aggravamento della medesima sintomatologia. In quest'occasione, a seguito di TAC, gli veniva diagnosticato un ictus cerebrale dal quale erano derivate lesioni gravi e permanenti.
Il paziente conveniva in giudizio tanto i medici coinvolti quanto la struttura ospedaliera e l'ASL competente, per l'accertamento del proprio diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa della tardivita della diagnosi. Tanto il tribunale di prima istanza quanto la Corte d'Appello accoglievano le ragioni del paziente, condannando sanitari intervenuti e struttura ospedaliera ad un ingente risarcimento dei danni quantificato nella misura totale di € 639.705,25 oltre interessi e spese.
Ricorreva alla Cassazione il medico, lamentando in sostanza l'insussistenza del nesso causale tra la propria diagnosi, peraltro corretta sulla base degli elementi in suo possesso, e l'ictus, sostanzialmente imprevedibile nel corso della prima visita.
La Corte di Cassazione con la sentenza in commento ha rigettato in toto il ricorso del professionista, sussistendo la responsabilita per colpa di quest'ultimo in quanto il paziente "seppure in maniera confusa" aveva fornito tutti gli elementi sintomatologici per mettere in allarme che avrebbe dovuto approfondire con specifici esami il quadro neurologico del paziente stesso, considerandolo "ad alto richio di ictus".
A seguito di tali valutazioni la Corte, riprendendo il proprio ormai costante orientamento giurisprudenziale, ha ritenuto innanzitutto sussistente il nesso causale tra la semplicistica diagnosi del medico e l'evento di danno, l'ictus. Perche sussista tale nesso non e infatti necessario - secondo la Corte - che vi sia una consequenzialita in termini di "certezza" tra condotta del medico ed evento dannoso, bastando invece, come nel caso in esame, che la verificazione dell'evento sia anche solo "altamente probabile o verosimile" conseguenza dell'errore medico. Inoltre, vertendosi in un caso routinario, il medico non aveva saputo superare in giudizio la presunzione che le complicanze poi verificatesi non fossero state determinate dalla propria superficialita nel diagnosticare solo il "lieve stato ipertensivo" alla base poi delle frettolose ed inopportune dimissioni del paziente.