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RESPONSABILITÁ MEDICA: un deciso NO alle richieste di risarcimento del danno troppo generiche

19/05/2015

Tribunale di Roma, 30/04/2015

Con una recentissima sentenza del 30 Aprile 2015, il Giudice Moriconi della XIII Sezione del Tribunale Civile di Roma ha chiarito alcuni fondamentali principi in materia di onere probatorio a carico del paziente che voglia chiedere in giudizio il risarcimento di un danno di natura iatrogena.

Il caso é quello di un uomo, affetto da bronco-pneumopatia cronica, il quale decedeva in costanza di ricovero presso una struttura ospedaliera. Agiscono in giudizio gli eredi del paziente, ritenendo di provare la responsabilitá dei sanitari intervenuti mediante semplice produzione della cartella clinica e allegazione della circostanza secondo la quale le condizioni del padre non erano migliorate (come invece é legittimo aspettarsi ogniqualvolta la prestazione del medico sia diligente, perita e prudente). Nessun parere tecnico e, addirittura, una ferma opposizione all'effettuazione di una consulenza tecnica d'ufficio.

Ed ecco che il Giudice risponde alla richiesta risarcitoria - cosí formulata - con un secco NO. Dopo avere ripercorso l'evoluzione del concetto di responsabilitá medica e delle regole chiamate a disciplinare questa materia cosí complessa, viene affermato il fondamentale principio secondo il quale, se é vero che nel moderno sistema di responsabilitá sanitaria é sufficiente che il paziente dimostri l'esistenza di un contratto (o contatto) e di un danno, dovendo semplicemente allegare l'esistenza di un inadempimento, non é peró sufficiente un inadempimento "qualunque esso sia" ma serve un inadempimento qualificato, ossia almeno astrattamente idoneo a produrre il danno che si lamenta.

In altre parole, il paziente che voglia agire in giudizio per ottenere il risarcimento di un danno di natura iatrogena dovrá "(...) allegare in modo specifico i profili di inadempimento (consistenti nel) la mancata guarigione o (nel)l' aggravamento della patologia di ingresso e i profili di inadempimento del medico e/o della struttura nosocomiale (...)".

Se - come nel caso in esame - la suddetta allegazione risulta priva di specificitá e non soddisfa "(...) il necessario onere del presunto danneggiato di indicare non genericamente quale sia l'inadempimento qualificato che si addebita al medico e/o alla struttura (...)", la richiesta risarcitoria deve essere rigettata e ció al dichiarato scopo di evitare "(...) l'apertura di un varco sempre piú grande all'ingresso di azioni giudiziarie infondate o di natura meramente esplorativa (...)".