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REQUISITI PARTECIPATIVI E PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’
Rientra nella discrezionalita dell'amministrazione appaltante stabilire i requisiti partecipativi alle singole procedure pubbliche, a seconda della natura, quantita, importanza ed uso dei servizi o delle forniture. Tuttavia, una volta scelto un particolare requisito, ne dev'essere data obbligatoriamente un'interpretazione ampia per non creare un'eccessiva compressione della concorrenza. Per quanto riguarda il fatturato, l'art. 42 comma 1 lett. a) del Dlgs. 163/2006, interpretato coerentemente con i principi comunitari, non limita la possibilita di partecipazione ai soli soggetti economici che abbiano gia prestato i medesimi servizi o forniture; il concetto di servizio analogo, e parimenti quello di fornitura analoga, deve essere inteso non come identita ma come similitudine tra le prestazioni (v. TAR Torino Sez. II 16 gennaio 2008 n. 40), tenendo conto che l'interesse pubblico sottostante non e certamente la creazione di una "riserva" a favore degli imprenditori gia presenti sul mercato ma, al contrario, l'apertura del mercato attraverso l'ammissione alle gare di tutti i concorrenti, per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo d'affidabilita.
[T.A.R. Lombardia, Brescia, I°, 12/6/2009, 1204]