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REQUISITI MORALI: la dichiarazione ex art. 38 D.lgs. n. 163/06 e obbligatoria anche per i procuratori speciali ?

03/10/2013

Tar Toscana, I°, 10/9/2013, n. 1258


Il Tar Toscana si è trovato ad affrontare la dibattuta questione relativa all'applicabilità, anche ai procuratori delle imprese partecipanti ad una gara di appalto, degli obblighi dichiarativi sanciti dall'art. 38 D.lgs. n. 163/06.
Sul punto due diversi orientamenti giurisprudenziali da sempre si contrappongono: da un lato vi è chi sostiene che i procuratori sarebbero da assimilarsi agli amministratori delle società e quindi, come tali, titolari di un significativo ruolo decisionale e gestionale all'interno dell'impresa, al punto da giustificare l'assoggettamento all'obbligo della dichiarazione ex art. 38 D.lgs. n. 163/06, dall'altro lato invece alberga chi sostiene che l'obbligo di dichiarazione sarebbe circoscritto ai soli amministratori muniti di poteri di rappresentanza legale della società (oltre anche ai Direttori tecnici), con esclusione quindi dei procuratori speciali. 
Il Tribunale fiorentino, pur facendo presente che sul punto si attende una decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, per risolvere la questione sottopostogli ha tuttavia deciso di aderire all'indirizzo che limita gli obblighi dichiarativi ai soli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, ritenendo che l'applicazione dell'art. 38 richiede la coesistenza di due requisiti, ovvero la carica formale d'amministratore ma altresì pure la titolarità del potere amministrativo, ragion per cui l'onere di dichiarazione ex art. 38 non può trovare applicazione nei confronti di coloro che, seppur muniti di poteri di rappresentanza, non siano anche amministratori della società concorrente alla gara.