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REQUISITI ECONOMICI: il possesso in capo alla controllante non si “estende” anche alla controllata

16/12/2013

Cons.Stato, IV., 22/11/2013, n. 5542

Con l'interessante sentenza in commento il Consiglio di Stato, relativamente alla dimostrazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria ex art. 41 D.Lgs. n. 163/06, ha ritenuto che la referenza rilasciata da una banca in favore di una società controllante di un'altra società non possa essere, di perciò stesso, validamente utilizzata dalla sua controllata; l'Istituto bancario che fornisce la referenza, infatti, deve necessariamente tenere rapporti diretti con il soggetto concorrente alla gara, al fine di poter effettivamente “garantire” la sua serietà e solidità economico-finanziaria (quali la puntualità nell'adempimento degli impegni economici assunti, l'assenza di situazioni passive con la medesima banca e/o con altri soggetti ecc.). Pertanto nessuna rilevanza assumono i requisiti economici-finanziari di un soggetto se poi alla gara concorre un altro operatore economico (ancorché controllato dal primo), ciò in quanto la garanzia patrimoniale non si estende, ai sensi dell'art. 2740 cod.civ., dalla società controllante a quella controllata, in quanto soggetto ques'ultimo dotato di propria e autonoma personalità giuridica nonché di un patrimonio distinto rispetto alla società che la possiede.
Di conseguenza le referenze bancarie non hanno alcun valore “infragruppo”, a meno che non si intenda avvalersi di detti requisiti ai sensi dell'art. 49 D.Lgs.n. 163/2006, ovvero invocando il principio dell'avvalimento per il cui utilizzo, tuttavia, occorrono adottare modalità e termini ben chiari e precisi.