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Regolamentare l'erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale a distanza: la proposta della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni

03/08/2020
Giorgia Verlato
Silvia Pari

Proposta Commissione Salute, 27/07/2020

L’emergenza Covid-19 ha rappresentato l’occasione per implementare iniziative di “telemedicina” che hanno consentito – in un momento così drammatico - di estendere la pratica tradizionale oltre gli spazi fisici abituali, rappresentando quindi un ottimo strumento alternativo alle modalità tradizionali di erogazione di prestazioni sanitarie.

Da tale esperienza è scaturito oggi un nuovo documento redatto dalla Commissione Salute della Conferenza delle Regioni, diretto alle Regioni per regolamentare l’erogazione delle prestazioni di assistenza di specialistica ambulatoriale rientranti nei LEA attraverso – appunto – strumenti di c.d. telemedicina.

Dando atto che già l’art. 21 comma 4 del  D.P.C.M. 12 Gennaio 2017  sui LEA stabiliva che “ nell’ambito dei percorsi assistenziali integrati e dell’assistenza distrettuali territoriali sono da privilegiare gli interventi tesi a favorire la permanenza delle persone assistite al proprio domicilio”, il documento si pone l’obiettivo di dettare regole regole omogenee per i servizi di televisita nell’ambito delle prestazioni di specialistica ambulatoriale.

In questo modo si potrà venire incontro ad una esigenza concreta ed attuale: consentire la ripresa dell’attività ambulatoriale riducendo le potenziali occasioni di contagio, riorganizzando quindi  la rete assistenziale sanitaria e agevolando l’erogazione di servizi a distanza attraverso dispositivi digitali.

In primo luogo il documento precisa il perimetro di attivazione delle iniziative di telemedicina stabilendo che possono essere erogate a distanza quelle prestazioni che non richiedono l’esame obiettivo del paziente e che rispettino almeno uno dei seguenti parametri:

  • Il paziente, affetto da una patologia nota, è inserito in un percorso di follow up;
  • Il paziente è inserito in un PDTA;
  • Il paziente necessita di monitoraggio rispetto a una terapia già in corso oppure di una valutazione anamnestica per la prescrizione di esami e/o per la stadiazione di una malattia già nota;
  • Il paziente ha bisogno di ricevere spiegazioni da parte del medico rispetto all’esito di esami diagnostici cui è stato sottoposto;
  • Il medico ritiene che sussistano i requisiti per erogare la prestazione a distanza.

Chiaramente delineato è, altresì, il sistema di regole che presiedono all’erogazione delle prestazioni ambulatoriali a distanza, in materia di: 

  • Sistema tariffario, classificazione, rilevazione e rendicontazione: le regole e i principi sono i medesimi previsti a livello nazionale/regionale per l’erogazione delle prestazioni ambulatoriali in presenza (fatta eccezione per le ipotesi in cui già esistano prescrizioni/declinazioni ad hoc, nel qual caso saranno queste ultime a dover trovare applicazione).

    In particolare:
    • Prescrizione: il medico richiede una visita senza specificare la modalità di erogazione della prestazione; diversamente, qualora vi sia la necessità di precisare che la prestazione debba essere erogata a distanza ne preciserà la modalità. In presenza di un elenco regionale contenente già le prestazioni in televisita, il medico deve prescrivere direttamente la prestazione con i riferimenti ivi previsti;

    • Prenotazione: il CUP deve assicurare la possibilità di prenotare una prestazione da erogare a distanza. Invero, solo medico specialista può decidere la modalità di erogazione della prestazione, ciò significa che tale decisione non può essere demandata o derogata a un operatore dello sportello del CUP;

    • Rendicontazione: analogamente a quanto accade per le prestazioni erogate in modo tradizionale, anche per le prestazioni di telemedicina è necessario rendicontarne il flusso in termini di attività e di referto, secondo le specifiche regionali, al fine di garantire il monitoraggio della spesa pubblica nel settore sanitario.

  • Adesione informata da parte del paziente: è necessario che il paziente sia messo preventivamente a conoscenza dell’attivazione del servizio di telemedicina, affinché possa confermare, fra le altre cose, la propria disponibilità a un contatto telematico, nonché degli obiettivi, dei vantaggi e dei rischi insiti nell’erogazione di una prestazione attraverso tale modalità;
  • Responsabilità sanitaria: non vi sono difformità rispetto al regime di responsabilità previsto per ogni altro atto medico (sia sotto il profilo legislativo sia sotto il profilo deontologico), con particolare attenzione al tema della corretta gestione delle limitazioni dovute alla distanza fisica.
    Il professionista, in altre parole, deve scegliere le soluzioni operative che, dal punto di vista medico-assistenziale, offrano le migliori garanzie di proporzionalità, appropriatezza, efficacia e sicurezza, garantendone, peraltro, una rivalutazione durante tutto l’arco del rapporto, al fine di valutare l’outcome della prestazione e l’eventuale necessità di una riprogrammazione della stessa in presenza;
  • Refertazione: la prestazione sanitaria erogata in modalità di televisita è regolarmente gestita e refertata sui sistemi informatici in uso presso l’erogatore, con aggiunta della specifica relativa alla modalità di erogazione.
Il referto, sottoscritto digitalmente dal medico e consegnato al paziente via web, dovrà, inoltre, recare indicazione specifica circa la qualità del collegamento e l’idoneità dello stesso all’esecuzione della prestazione.

Il documento si chiude, poi, con l’indicazione degli standard minimi che debbono essere rispettati nell’erogazione di prestazioni ambulatoriali in regime di televisita:
  • Crittografia dei trasferimenti voce, video, file;
  • Designazione di un responsabile tecnico-sanitario che garantisca la sussistenza dei necessari standard prestazionali dell’attività clinica nonché la corretta gestione e manutenzione dei servizi e delle infrastrutture;
  • Costruzione di un piano di formazione periodica, che garantisca il mantenimento nel tempo delle competenze del personale preposto;
  • Adozione di politiche di tutela per la sicurezza, riservatezza e integrità dei dati, conformemente alla normativa di settore;
  • Tracciabilità delle attività di manutenzione e controllo delle tecnologie hardware e software impiegate nell’erogazione delle prestazioni;
  • Adozione di un piano di qualità e di un piano di valutazione dei rischi.

Se, dunque, a seguito dell’approvazione all’unanimità delle Linee Guida in commento da parte della Commissione Salute e l’invio delle stesse all’esame delle Regioni, il percorso delle televisite appariva ormai compiutamente delineato, netta è stata l’opposizione della FNOMCeO che, richiamando un protocollo d’intesa risalente al 2018 tra Regioni e Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, ha chiesto di mettere in stand-by il documento e di essere coinvolta nella sua stesura.

Un cammino, per il momento soltanto interrotto, ma senz’altro significativo nell’ottica di garantire alla c.d. “telemedicina” la dignità che merita anche sotto il profilo normativo e regolatorio.

Rubrica "Sanità Digitale e Intelligenza Artificiale"

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