Vuoi ricevere i nostri aggiornamenti?

Registrati per accedere ai contenuti riservati e iscriverti alla nostra newsletter

Referenze bancarie: finalmente il Consiglio di Stato ne chiarisce l’esatto significato

05/09/2018

Con.St. III° 3/8/2018, n. 4810

La sentenza in commento assume aspetti di particolare interesse, ma soprattutto chiarisce (finalmente) il significato della locuzione “idonee referenze bancarie”, da intendersi relative alla “qualità dei rapporti [degli Istituti bancari] con la societàconcorrente, alla puntualità di questa nell’adempimento degli impegni assunti con l’Istituto stesso”, all’”assenza di situazioni passive con la Banca o con altri soggetti”, sempreché (ovviamente) tali informazioni siano desumibili dai movimenti bancari o da altra documentazione in possesso delle Banche.

Nelle lex specialis di gara, infatti, sempre si rinviene la richiesta di “referenze bancarie”, ma (quasi mai) detta è correlata da specificazioni volte a chiarire l’effettivo contenuto di dette dichiarazioni, nonchè ad indicare la tipologia di documentazione sostitutiva necessaria per offrire prova idonea al riguardo.

Nel caso di specie una società veniva ammessa con riserva ad una gara avendo prodotto una sola referenza bancaria; veniva pertanto attivato il soccorso istruttorio ma, al suo esito, la concorrente era ugualmente esclusa, sebbene avesse prodotto copia dei bilanci relativi all’ultimo triennio nonché una 2° referenza bancaria.

Analizzato il fatto di causa il Consiglio di Stato conferma la validità dell’esclusione sul presupposto che i bilanci depositati devono “sostituire” le informazioni che le PP.AA. possono trarre dalle referenze bancarie da depositarsi e quindi, al di là dell’eventuale valutazione potenzialmente positiva della patrimonializzazione della società stessa, quello che rileva è se la concorrente risulta attualmente una “buona pagatrice”.

A questo servono effettivamente le dichiarazioni bancarie!

Quanto poi alla 2° referenza, se detta appare datata successivamente al termine di deposito delle offerte, tale integrazione documentale non può essere ammissibile.

Da tutto ciò appare dunque chiaro come l’obbligo di produrre due referenze bancarie non sia un mero adempimento formale e che le informazioni che la P.A. richiede risultino “di sostanza”, in quanto volte a verificare l’affidabilità economica del concorrente, ragion per cui un’omissione in tal senso espone al serio rischio di venire esclusi dalle pubbliche gare.