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QUANDO IL COMMERCIO ON LINE LEDE LA SALUTE DEI CONSUMATORI: ARRIVA L’ANTITRUST!

04/02/2013

Provvedimento PS7677e Provvedimento PS8151

Il commercio on line di prodotti in grado di incidere sulla salute dei consumatori è da sempre argomento spinoso, sia in Italia che sul più ampio territorio UE. L’esigenza di tutelare la salute dei consumatori si scontra, infatti, con il principio di libera circolazione delle merci sancito a livello comunitario.

A questo proposito, sono emblematiche due sentenze della Corte di Giustizia, l’una sul commercio dei farmaci on line (sentenza C-322/01 caso “Doc Morris”), l’altra sul commercio on line di lenti a contatto (sentenza C-108/09). Con la prima, sui farmaci, i giudici della Corte hanno stabilito che non esiste alcun motivo legittimo che potrebbe giustificare un divieto assoluto di vendita a distanza di medicinali non soggetti a prescrizione medica, mentre il divieto può trovare una giustificazione riguardo ai medicinali per i quali sia invece prevista la prescrizione. Con la seconda, più recente e relativa alle lenti a contatto, la Corte ha statuito che il commercio on line di lenti a contatto possa essere limitato – e subordinato alla presenza fisica dell’ottico – solo se non ci sia stato alcun preventivo controllo medico e, contemporaneamente, se si tratti della prima consegna di un determinato tipo di lente. E’ quindi evidente come, in linea di massima, l’atteggiamento dell’Unione sia quello di agevolare la libera circolazione delle merci, ponendo dei veti solo ove, per citare la seconda sentenza, “(..)non esistano misure meno restrittive alla libera circolazione (..) per realizzare l’obiettivo(..)” di tutela della salute. Nel nostro paese, molte sono state le iniziative di categoria per contrastare simili pratiche commerciali, ove ritenute a rischio per la salute dei consumatori (es. lenti a contatto e occhiali da vista venduti senza il controllo dell’ottico e/o prescrizione del medico). Va da sè che, in un contesto di continua espansione del commercio on line, trattasi di fenomeno di non facile controllo.

Oggi, però, quantomeno nel nostro paese, il panorama giuridico pare conoscere una più decisa evoluzione, soprattutto dal punto di vista delle possibili sanzioni.

con i provvedimenti indicati l’Antitrust, in applicazione del D. Lgs. n. 70/03 (recepimento della Dir 2000/31/CE sui servizi della società dell'informazione e del commercio elettronico), ha, non solo pesantemente sanzionato, ma addirittura fatto chiudere in via definitiva un sito on line colpevole di vendere sul territorio italiano farmaci soggetti all’obbligo della prescrizione medica. Trattasi, in specifico, di uno dei primi esempi di applicazione della disciplina che consente di richiedere agli Internet service provider di impedire l’accesso ai siti web che ledono i diritti dei consumatori (artt. 14 – 16 D. Lgs. n. 70/03). Tra le novità, vi è anche il fatto che il provvedimento - consistente, in sostanza, in un vero e proprio sequestro cautelare - non è stato adottato dall’autorità giudiziaria. Viene inoltre confermato un importante principio, a quanto sembra, non solo limitato ai farmaci: in generale, i cittadini devono poter far ricorso al commercio elettronico senza incorrere in acquisti potenzialmente pericolosi per la salute e/o in condotte scorrette degli operatori commerciali. Per cui, da oggi, attenzione: attraverso l’Antitrust, infatti, multe salate ed oscuramenti dei siti on line appaiono come possibilità molto più concrete per gli operatori commerciali del settore salute.