Vuoi ricevere i nostri aggiornamenti?
Quando gli accordi di ricerca e sviluppo tra imprese non falsano la concorrenza
Lo scorso giugno la Commissione europea ha approvato i nuovi regolamenti di esenzione per categoria relativi agli accordi orizzontali tra imprese.
Il quadro normativo
L’articolo 101, paragrafo 1 del TFUE (Trattato di funzionamento dell’Unione europea) vieta qualsiasi accordo tra imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate che incidono sul commercio tra paesi dell’UE che potrebbero impedire, limitare o falsare la concorrenza.
L’articolo 101, paragrafo 3, riconosce che alcuni accordi restrittivi possono creare benefici economici oggettivi che compensano gli effetti negativi a livello di distorsione della concorrenza, e consente che quegli accordi siano esentati da tali divieti.
L’articolo 101, paragrafo 3, può essere applicato in casi individuali o a categorie di accordi e pratiche concordate mediante il regolamento di esenzione per categoria.
Il Regolamento (UE) 2023/1066
Il 1° luglio 2023 è entrato in vigore il Regolamento UE 2023/1066 di esenzione per la categoria degli accordi di ricerca e sviluppo, che va a sostituire il precedente regolamento 1217/2010.
Il nuovo regolamento ha lo scopo dichiarato di facilitare la ricerca e lo sviluppo tutelando allo stesso tempo in modo efficace la concorrenza (considerando 4), partendo dal presupposto che
- la cooperazione in materia di ricerca e sviluppo ha maggiore possibilità di promuovere il progresso tecnico ed economico se le parti collaborano e contribuiscono con competenze, beni o attività complementari
- i consumatori traggono in genere vantaggi dall’aumento del volume e dell’efficacia delle attività di ricerca e sviluppo, beneficiando dell’introduzione di prodotti, tecnologie procedimenti nuovi o migliorati, di una più rapida immissione sul mercato di tali prodotti, tecnologie o procedimenti, oppure di una riduzione dei prezzi indotta da prodotti, tecnologie o procedimenti nuovi o migliorati.
Cosa si intende per accordi di ricerca e sviluppo
L’art. 1, comma 1 n. 1) definisce “accordi di ricerca e sviluppo” qualsiasi accordo che riguarda le condizioni alle quali le parti svolgono attività di ricerca e sviluppo e le modalità di sfruttamento dei risultati delle attività di ricerca e sviluppo, intendo per
“ricerca e sviluppo” l’attività volta all’acquisizione di know-how relativo a prodotti, tecnologie o procedimenti esistenti, la realizzazione di analisi teoriche, di studi sistematici o di sperimentazioni, incluse la produzione sperimentale e la produzione di modelli dimostrativi, le verifiche tecniche di prodotti o procedimenti, la realizzazione degli impianti necessari fino allivello dei modelli dimostrativi e l’ottenimento dei diritti di proprietà intellettuale per i risultati.
Accesso ai risultati finali e diritti di proprietà intellettuale
L’accordo di ricerca e sviluppo deve prevedere che
- tutte le parti abbiano pieno accesso ai risultati finali delle attività svolte ai fini di ulteriori attività di ricerca e sviluppo e ai fini del loro sfruttamento,
- l’accesso deve essere garantito non appena i risultati sono disponibili
- e deve comprendere tutti i diritti di proprietà intellettuale e il know-how che ne derivano
Accesso al know how preesistente
L’accordo deve prevedere che ognuna delle parti abbia accesso all’eventuale know-how preesistente delle altre parti, se tale know-how è indispensabile ai fini dello sfruttamento dei risultati.
Il vantaggio per le imprese partecipanti all’accordo, soprattutto se di medie e piccole dimensioni, è indubbio data la difficoltà per questa tipologia di soggetti di far fronte da soli ai costi della ricerca, fattore sempre più nevralgico per rimanere competitivi soprattutto sul mercato di prodotti ad alto impatto tecnologico.