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Puo il datore di lavoro licenziare un lavoratore se questi rifiuta di indossare i dispositivi di protezione individuale?
Cassazione Civile Sezione Lavoro - Sentenza n. 18615 del 5 agosto 2013
La sentenza in esame affronta la questione relativa al delicato rapporto intercorrente tra il diritto al sicurezza sui luoghi di lavoro e l'obbligo dei lavoratori al rispetto delle normative sull'utilizzo dei DPI (dispositivi di protezione individuale).
Il novellato D.Lgs 81/2008 certamente responsabilizza i lavoratori i quali – nulla questio – debbono osservare le istruzioni impartite dal proprio datore di lavoro in materia di sicurezza. Parimenti il datore di lavoro deve creare e/o assicurare tutte le condizioni di sicurezza necessarie, nonché mettere a disposizione dei lavoratori i DPI specifici ove richiesti dalla situazione fattuale.
Può dunque il lavoratore autonomamente decidere di non utilizzare tali DPI ?
E tale decisione, sarebbe configurabile come una errata prestazione e/o insubordinazione ?
Nel caso de quo un lavoratore impugnava il comminato licenziamento per essersi rifiutato di indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI). Il primo grado e l'appello davano sostanzialmente torto al lavoratore il quale, nelle parole dei giudici di merito, avrebbe dovuto accedere al luogo di lavoro (cantiere edile) provvisto dei DPI ad esso forniti. Omettendo ciò egli non offriva adeguata prestazione lavorativa così come richiesto dal datore di lavoro e dalle norme sulla sicurezza.
Con grande clamore anche la Suprema Corte faceva propri i ragionamenti dei precedenti Giudici sottolineando in particolare:
che il lavoratore era stato raggiunto da due precedenti richiami legati al suo rifiuto a ritirare i DPI messi a disposizione,
che giustamente il datore di lavoro aveva inibito l'accesso per tale motivo al luogo di lavoro,
che, anzi, era obbligo del datore di lavoro impedire la prestazione ove questa fosse stata resa in assenza di condizioni di sicurezza.
Certamente tale pronuncia merita di essere presa in grande considerazione poiché recepisce forse lo spirito della citata normativa in materia di sicurezza sul lavoro. Se è vero dunque che il datore di lavoro è soggetto a precisi obblighi in materia di sicurezza sul lavoro (formazione, informazione, individuazione dei rischi specifici, consegna DPI, etc etc) forse oggi la giurisprudenza sancisce che altrettanti precisi obblighi incombono altresì sul lavoratore il quale, evidentemente, non può rifiutarsi tout court di adempiere alle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro (quando corrette, si badi bene) ad egli impartite.