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PUBBLICITA’ SANITARIA: il mero questionario e sintomo di istruttoria carente. La C.C.E.P.S. ci spiega perché

07/03/2014

 CCEPS Decisione n. 27/2013 . Formulare i capi d’incolpazione con un semplice richiamo ai  principi deontologici a cui il sanitario deve attenersi nell’esercizio dell’attività professionale non è sufficiente. E’ quanto ha statuito la Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, l’organo di giurisdizione speciale istituito presso il Ministero e preposto all’esame dei ricorsi presentati da professionisti sanitari avverso i provvedimenti dei rispettivi ordini, adottando la decisione in commento. Ricapitoliamo la vicenda.

Il titolare di una struttura odontoiatrica, affiliata ad un noto network, rilascia una intervista pubblicata su un quotidiano locale: l’ordine di appartenenza lo convoca per avere notizie.

In quella sede veniva consegnato al sanitario un mero questionario da compilare. Sulla base delle sole risposte veniva aperto procedimento disciplinare nella cui contestazione degli
addebiti venivano unicamente elencate le norme del codice e deontologico violate.

Al termine del disciplinare, senza nessuna audizione ed istruttoria ulteriore, il sanitario veniva condannato per:

-      mancanza dell’autorizzazione ex l.n. 175/’92;

-      ingannevolezza della pubblicità.

Al termine del procedimento disciplinare la Commissione Albo Odontoiatri provinciale competente (CAO), irrogava al proprio iscritto la sanzione della censura.

I presupposti giuridici sui quali si fondava la decisione erano gli stessi già indicati in contestazione.Il sanitario decideva di ricorrere in Commissione Centrale Esercenti Professioni Sanitarie (CCEPS). Quest’ultima con decisione depositata in data 06/11/2013, accoglieva il ricorso proposto dall’odontoiatra circa entrambi i profili sollevati:

1)  relativamente alla carenza di autorizzazione si precisava che dalla legge 248/2006 Ordine professionale ha un potere di controllo sulla veridicità, correttezza e trasparenza. Ma non occorre più autorizzazione preventiva.

2)  Circa la veridicità ed i profili contestati la Commissione Centrale, sostenendo la tesi dell’odontoiatra, statuiva nella sua decisione che: “la carenza delle specifiche contestazioni, in termini di correttezza trasparenza e veridicità delle informazioni pubblicate sull’attività specialistica svolta… hanno determinato la mancanza di un confronto sulla pretesa violazione verificatasi, il difetto di contraddittorio e il conseguente difetto dei presupposti sulla basa dei quali irrogare la sanzione”.

In sostanza i rilievi in merito alla mancanza di trasparenza e correttezza devono non solo essere ben circostanziati ma non possono prescindere da una ponderata valutazione alla luce dei fatti concreti, pena la lesione del diritto di difesa del professionista sanzionato.

Vale a dire che l’Ordine deve chiarire quali sono effettivamente i profili contestati al fine di porre il presunto incolpato in condizione di articolare compiutamente una difesa, circoscrivendo l’inosservanza del C.D. a specifiche espressioni utilizzate nell’inserzione pubblicitaria.

La mera consegna di un questionario in cui si fanno delle domande è un’altra cosa. Non circostanzia gli addebiti.

dott. Federico Breschi