Vuoi ricevere i nostri aggiornamenti?

Registrati per accedere ai contenuti riservati e iscriverti alla nostra newsletter

PUBBLICITA' SANITARIA: gli Ordini professionali non possono limitare la concorrenza

09/04/2015

TAR LAZIO Sentenza 16/02/2015 N° 2688 

TAR LAZIO Sentenza 01/04/2015 N° 4943

Nell’ultimo periodo tante novità hanno interessato l’ormai bellicoso rapporto tra professioni sanitarie e comunicazione promozionale.

Di recente la FNOMCeO ha sospeso l’applicazione delle norme deontologiche in materia di pubblicità ritenute scorrette dall’Antitrust ad esito della nota vicenda, si vedano gli approfondimenti nella sezione dedicata del nostro sito, della sanzione comminata dall’Antitrust alla FNOMCeO con il provvedimento n. 25078 del 4/9/2014. Nel provvedimento citato, motivato assai bene e particolarmente duro negli esiti sanzionatori (€ 831.816!), l’Antitrust aveva delineato una illegittima restrizione della concorrenza nel mercato dei servizi sanitari. Di più l’Antitrust aveva evidenziato come l’illecito concorrenziale commesso dalla Federazione Nazionale fosse ancora in corso in quanto censurabili erano pure gli articoli del Codice di deontologia medica dedicati alla pubblicità nella versione approvata nel 2014. Molto opportunamente la FNOMCeO, onde evitare ulteriori sanzioni in pendenza del ricorso promosso innanzi al TAR Lazio per ottenere l’annullamento del provvedimento dell’Authority, ha disposto la sospensione dell’applicazione delle norme deontologiche incriminate.

Proprio dal TAR Lazio sono giunte in rapida successione notizie che confermano la linea tenuta in questi anni dall’Authority per la concorrenza.

Con la sentenza 16/02/2015 N° 2688 il TAR ha respinto il ricorso che l’Omceo di Bolzano aveva promosso sempre contro l’Authority per la Concorrenza. La vicenda sarà nota, era il 2007 quando un’Associazione di Consumatori locale proponeva ai dentisti di pubblicare le proprie tariffe per determinate prestazioni al fine di promuoverne online il confronto. Iniziativa assai sgradita all’OMCeO di Bolzano che inviava una serie di comunicazioni agli iscritti per evitare che questi vi partecipassero. L’Antitrust, cui detta ingerenza ordinistica veniva denunciata, riteneva tuttavia tale comportamento idoneo a creare distorsioni alla concorrenza nel locale mercato dei servizi odontoiatrici e pertanto sanzionava l’Ordine ai sensi della L 287/1990. Ora il TAR, nella sentenza citata, ha confermato la legittimità della decisione dell’Antitrust statuendo che “sono vietate […] tutte le intese (anche da parte degli ordini professionali nda) che mirino o abbiano per effetto di condizionare la libera determinazione individuale del prezzo e la sua naturale flessibilità, alterando la struttura del mercato e, quindi, la concorrenza”. Dunque anche per il TAR Lazio, oltre che per l’Authority, nel mercato dei servizi sanitari è necessario uno sviluppo sano della concorrenza che non deve essere impedito mediante l’uso scorretto dei poteri autoritativi di cui gli Ordini sono dotati nei confronti dei propri iscritti.

Sensibilità questa che il TAR ha confermato una volta di più anche nella ancora più recente ed attesissima sentenza 01/04/2015 N° 4943 con la quale si è pronunciato sul ricorso della FNOMCeO contro la sanzione di € 831.816 sopra citata. Pur riducendo alla metà la sanzione a suo tempo comminata alla FNOMCeO – dunque portandola a € 415.908, non poco in ogni caso ! - il TAR ha condiviso in toto la motivazione del provvedimento sanzionatorio dell’Antitrust sopra citato ritenendo “in conclusione, sulla base delle norme primarie applicabili e dei principi comunitari vigenti in materia, sia la pubblicità promozionale che la pubblicità comparativa sono lecite, e non possono essere vietate, laddove prive di profili di ingannevolezza, equivocità e denigratorietà”. Per ulteriori dettagli su quest’ultima importante pronuncia si rinvia a http://www.studiolegalestefanelli.it/it/articoli-legali/tar-lazio-spazza-via-limiti-alla-pubblicita-sanitaria-sstefanelli.

Dalla serrata scansione temporale delle pronunce e dalla chiarezza delle motivazioni in esse contenute pare ormai evidente che l’indirizzo giurisprudenziale segue in maniera corretta quello dato dal Legislatore, nazionale e comunitario, oltre che dall’Authority. Un grande successo per le tante imprese del settore sanitario alle quali si riconosce, in sostanza, il diritto a competere nel mercato, nazionale e perché no transnazionale, pur sempre entro i sacri limiti della correttezza professionale anche nell’attività pubblicitaria. Detti limiti, sembrano dirci i giudici, sono protetti dalla Legge posta a tutela dei consumatori e non certo dalle controverse norme della deontologia medica.