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SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE CIVILI, 794/2009- BAT Pubblicita ingannevole e risarcimento del danno

10/04/2009

SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE CIVILI, 794/2009

Le Sezioni Unite sono tornate a pronunciarsi, sia pure incidentalmente, sul danno esistenziale in un'interessante caso di pubblicita ingannevole.

Il caso e quello di un consumatore che aveva chiamato in causa una casa produttrice di sigarette sostenendo di esser passato alla marca di sigarette "Light" - con l'idea che fossero meno dannose, ingannato in questo senso proprio dalla scritta sul pacchetto.

Sosteneva quindi di essere vittima di una pubblicita ingannevole, produttrice di danni per la sua salute, nonche di ansia per il pericolo di rimanere affetto da cancro, con conseguente serio turbamento della sua qualita di vita, e per questo aveva proposto domanda di risarcimento dei danni.

Secondo il Giudice di Pace di Napoli, che aveva accolto la sua domanda, il fumatore fu indotto in errore, subendo sia il danno da perdita della chance di scegliere liberamente una soluzione alternativa rispetto al problema fumo, sia il danno esistenziale dovuto al peggioramento della qualita della vita conseguente allo stress ed al turbamento per il rischio del verificarsi di gravi danni all'apparato cardiovascolare o respiratorio

Arrivata la questione in Cassazione la societa produttrice delle sigarette sosteneva che il fumatore era perfettamente a conoscenza della nocivita delle sigarette, come del resto chiaramente indicato anche sui pacchetti del tipo "Light".

La Suprema Corte, accogliendo in parte il ricorso e rinviando nuovamente la questione al Giudice di Pace, affermava che:

1) L'apposizione, sulla confezione di un prodotto, di un messaggio pubblicitario considerato ingannevole (nella specie il segno descrittivo «Light» sul pacchetto di sigarette) puo essere considerato come fatto produttivo di danno ingiusto, obbligando colui che l'ha commesso al risarcimento del danno, indipendentemente dall'esistenza di una specifica disposizione o di un provvedimento che vieti l'espressione impiegata.

2) Il consumatore che lamenti di aver subito un danno per effetto di una pubblicita ingannevole ed agisca, in base all'art.2043 del codice civile, per il relativo risarcimento, non assolve al suo onere probatorio dimostrando la sola ingannevolezza del messaggio, ma e tenuto a provare l'esistenza del danno, il nesso di causalita tra pubblicita e danno, nonche (almeno) la colpa di chi ha diffuso la pubblicita, concretandosi essa nella prevedibilita che dalla diffusione di un determinato messaggio sarebbero derivate le menzionate conseguenze dannose.

Pertanto, per ottenere un risarcimento dei danni, non e sufficiente che il consumatore lamenti l'ingannevolezza del messaggio contenuto sul pacchetto di sigarette (la dicitura "Light"), ma deve dimostrare l'effettivo danno e la colpa di chi ha diffuso tale messaggio, in quanto chi fuma e ormai perfettamente a conoscenza dei rischi che dal fumo possono derivare alla salute, e che, acquistando le sigarette, anche se "Light", egli implicitamente accetta.