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Pubblicità atti gara: vale qualsiasi modalità per fare decorrere il termine d’eventuale contestazione

09/11/2018

Cons. St. III° 8/10/2018 n. 5766

Una ditta si vedeva dichiarare la tardività del proprio ricorso in quanto promosso oltre 30 giorni dalla pubblicazione dell’invito alla manifestazione d’interesse alla procedura avente ad oggetto l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione aziendale.

L’appellante sosteneva che la predetta delibera – pubblicata sul sito internet della P.A. nella sezione “Amministrazione trasparente” – non fosse idonea a determinare la conoscenza legale dell’invito e, di conseguenza, a far decorrere i termini impugnatori.

Ciò in quanto tale forma di pubblicazione risulterebbe valida solamente in riferimento ai bandi e gli avvisi espressamente previsti dal Codice degli Appalti mentre, per quanto concerne gli atti/provvedimenti non direttamente menzionati dallo stesso Codice, sarebbe incompleta ed insufficiente.

Il Consiglio di Stato ha tuttavia respinto tale tesi affermando come, in base al disposto dell’art. 32 della l. 69/2009, è espressamente previsto che la pubblicazione di tutti gli atti di gara in rete ha chiaro effetto di pubblicità legale, ritenendola equiparata alle altre forme di pubblicazione stabilite in ambito europeo e nazionale.

Tale assunto viene altresì confermato dal recente inserimento – in sede di Correttivo – dell’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 29 al Codice appalti in cui si prevede che, fatti salvi gli atti cui deve applicarsi il regime di pubblicità in ambito nazionale, “i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente”.

In ragione di quanto sopra deve quindi considerarsi esclusivo onere degli operatori economici quello di tenere sempre monitorati i profili di committenza delle Amministrazioni pubbliche e di non attendere piu’ le pubblicazioni cartacee e/o le comunicazioni “classiche” da parte delle Amministrazioni, in quanto ogni pubblicazione nei siti delle PP.AA. vale oggi come piena e validità “pubblicità” delle decisioni e della volontà di dette amministrazioni, ad ogni effetto di legge.