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Psicologia di base: la prima normativa regionale proviene dalla Campania. E le altre Regioni?
Corte Costituzionale n. 241 del 13.12.2021
In Campania la Legge Regionale n. 35 del 3 agosto 2020 supera il vaglio di costituzionalità, conferendo alla regione il primato italiano di aver inserito nei distretti del Servizio sanitario regionale l’attività dello Psicologo di base.
Un obiettivo raggiunto nonostante l’avvenuta impugnazione della normativa regionale da parte del Governo, che introduceva un giudizio di legittimità avanti la Corte Costituzionale, poi conclusosi nel dicembre scorso con la sentenza n. 241/2021.
Chi è lo psicologo di base e come funzionerà il servizio?
Lo psicologo di base altro non è se non quel professionista - già riconosciuto con Legge n. 56/1989 - competente all’“uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità” (art. 1).
Oltre ai compiti già assegnatigli dalla legge, il nuovo contesto normativo conferisce allo psicologo di base il precipuo compito di prestare attività di assistenza psicologica primaria in collaborazione con medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali.
Non si tratta, dunque, di una nuova figura professionale.
Il profilo del professionista che potrà svolgere tale attività è così delineato:
- Laureato in psicologia;
- Iscritto all’Albo degli psicologi;
- Privo di rapporti di lavoro dipendente con strutture del SSN o SSR;
- In possesso di specifiche competenze e titoli;
Ma la novità introdotta dalla L.R. n. 35/2020 è che occorrerà possedere un attestato di abilitazione rilasciato dalla Regione Campania dopo aver frequentato e superato l’esame finale di uno specifico corso semestrale regolamentato dalla Giunta regionale in tema di psicologia di base e cure primarie. Per l’applicazione in concreto di tale requisito si dovrà però attendere una specifica deliberazione della Giunta regionale.
Medio tempore potranno essere inseriti in apposito elenco gli psicologi con almeno due anni di comprovata attività in strutture sanitarie pubbliche o convenzionate.
I cittadini campani potranno beneficiare del servizio di psicologia di base, con costi a carico del servizio sanitario regionale, se muniti di specifica richiesta da parte del medico di base, del medico di fiducia, del pediatra di libera scelta o altro specialista.
Il contesto storico e la ratio della legge regionale
L’emergenza epidemiologica ha indubbiamente contribuito a modificare il comportamento e l’approccio del cittadino rispetto ai servizi, alla socialità, al lavoro.
In un tale contesto si è percepita la necessità – cui ora risponde la Regione Campania ma sulla quale si auspica un intervento di tutte le altre regioni – di far fronte alla crescente richiesta dei cittadini di ricevere supporto psicologico.
Lo psicologo di base rappresenta quindi non solo uno strumento a garanzia della continuità assistenziale e, più in generale, del diritto alla salute costituzionalmente tutelato (art. 32 Cost.), ma altresì una risposta concreta agli obiettivi perseguiti dalla legge per tutelare il cittadino dalle ricadute (sulla salute, sul lavoro, su giustizia e sicurezza) connesse all’emergenza epidemiologica.
Al riguardo, la Legge n. 176/2020 (“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”), con l’espressa finalità di “garantire la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo”, invita le Aziende sanitarie pubbliche ad organizzare l’attività degli psicologi, assicurando le prestazioni di questi ultimi a cittadini ed operatori sanitari, anche a domicilio.
Obiettivi tutti senz’altro astrattamente coerenti con le esigenze di continuità assistenziale legate al contesto storico attuale ma che, tuttavia, potranno essere concretamente raggiunti solo mediante successivi provvedimenti applicativi (si pensi all’istituzione dei corsi di formazione, alla realizzazione dei programmi di formazione e aggiornamento, alle modalità di esecuzione delle prestazioni a distanza).
La sentenza della Corte Costituzionale n. 241 del 13.12.2021
Come anticipato, la L.R. 35/2020 è stata oggetto di un giudizio di legittimità costituzionale, conclusosi con sentenza n. 241/2021.
Volendo tralasciare i tecnicismi che hanno caratterizzato la vicenda giudiziale, non si può prescindere dall’evidenziare – seppur schematicamente – i passaggi salienti del ragionamento logico-giuridico operato della Corte, conducendola a dichiarare la legittimità della legge contestata. L’occasione è favorevole anche per riflettere sui principi di diritto della materia sanitaria sottesi a detto ragionamento.
In particolare, la Corte Costituzionale chiarisce che l’istituzione del servizio di psicologia di base con la disciplina regionale impugnata:
- rappresenta coerente espressione dell’art. 117, terzo comma, Cost. che colloca la materia della tutela della salute tra quelle di competenza concorrente tra Stato e Regioni;
- è altresì in linea con la normativa nazionale in materia sanitaria, la quale prevede la possibilità per i medici di medicina generale o i pediatri di libera scelta di aderire a modelli organizzativi multi-professionali, inclusa la presenza dello psicologo (art. 8, comma 1, lett. b-quinquies, D.Lgs. 502/1992, “Riordino della disciplina in materia sanitaria”);
- non interferisce né con l’organizzazione interna dei medici di base, né, più in generale, presenta collegamenti con la materia dell’ordinamento civile (di competenza esclusiva dello Stato), bensì si limita ad ampliare la gamma dei servizi sanitari regionali;
- non determina l’individuazione di una nuova figura professionale, in quanto la figura dello psicologo di base è riconducibile alla professione già contemplata dalla legge statale dello psicologo, seppur a sostegno, affiancamento e collaborazione con il medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.
A che punto sono le altre regioni italiane?
Con la Regione Campania come apripista, si muovono a piccoli passi anche Lazio, Lombardia e Sicilia, sebbene non appaiano ancora all’orizzonte specifiche leggi regionali in materia di psicologia di base. Per il momento si parla solo di mozioni approvate, fondi che verranno stanziati, ma di fatto nulla di più.
Eppure le sperimentazioni del servizio e le attese dovranno presto terminare per fronteggiare un problema sanitario, oltre che sociale, concreto e attuale la cui regolamentazione non può più essere procrastinata.
Sebbene il percorso normativo sia facilitato dal modello campano - specialmente dopo il via libera della Corte Costituzionale – per le regioni italiane si prospetta una fertile occasione per perfezionare tale modello. Occasione non solo per realizzare percorsi formativi comuni ma anche per offrire una regolamentazione ancor più dettagliata e completa, che potrà – si auspica – anche coordinarsi con le norme (ancora scarne) sullo svolgimento delle prestazioni sanitarie a distanza, ove il trattamento psicologico trova terreno assai fertile.