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PRIVACY: le telefonate promozionali ancora nel mirino del Garante della Privacy: il problema del consenso dei titolari delle utenze telefoniche non e mai scontato
Ormai tutti conoscono e/o dovrebbero conoscere il c.d. Registro pubblico delle opposizioni: trattasi di quel registro in cui si iscrivono coloro che non vogliono che il proprio numero telefonico venga utilizzato in maniera indiscriminata da qualsivoglia operatore allo scopo di veicolare le più svariate comunicazioni commerciali.
Ergo, come sarebbero portati a pensare in molti, dovrebbero essere permesse le telefonate commerciali a tutti i numeri non inclusi nel Registro.
In realtà non è affatto così: lo ha chiarito il Garante della Privacy con provvedimento n. 503 del 1° Ottobre 2015 sul caso del titolare di una utenza telefonica relativa ad un numero riservato che lamentava di essere stato vessato da offerte promozionali di tutti i tipi.
Il Garante, in tale occasione, ha fornito un importante chiarimento anche in merito alla portata ed al contenuto del Registro delle opposizioni di cui sopra: forse non tutti sanno che tale Registro riguarda solo i numeri reperibili sui pubblici elenchi, ma non anche quelli qualificati, appunto, come “riservati”.
Questi ultimi numeri telefonici, infatti, stante la loro natura “privata”, non possono accedere al Registro, il quale, per sua stessa definizione, è pubblico, avendo, cioè, ha ad oggetto solo i recapiti telefonici reperibili da chiunque sugli elenchi.
Da qui il principio corretto formulato dal Garante: il fatto che un numero riservato non sia iscritto nel Registro delle pubbliche opposizioni non legittima nessun operatore commerciale ad utilizzarlo liberamente.
Al contrario, proprio perché trattasi di numeri non tutelati dal Registro, occorre sempre preventivamente ottenere il libero consenso dell’avente diritto.
I casi di questo tipo non sono pochi ed il Garante ha già adottato svariati provvedimenti di inibitoria – vale a dire di blocco delle attività promozionali illecite – riservandosi di applicare le sanzioni pecuniarie di legge.