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Come si applica il GDPR al trattamento dati sui luoghi di lavoro?
Con provvedimento 13 dicembre 2018 Il Garante Privacy italiano ha sanzionato una Cooperativa in qualità di datore di lavoro per l’utilizzo di un insolito metodo di valutazione dei dipendenti. Il datore di lavoro ogni settimana affiggeva nella bacheca aziendale un cartello nel quale i volti dei dipendenti erano associati a emoticon che rappresentavano i giudizi, positivi o negativi, espressi dalla cooperativa, nella stessa bacheca erano affisse anche le eventuali contestazioni disciplinari. Il datore di lavoro aveva messo in atto una sorta di “concorso a premi” obbligatorio per i lavoratori, con relativo prelievo mensile dalla busta paga della quota di partecipazione, con pubblicazione nella bacheca aziendale delle valutazioni settimanali, nonché le eventuali contestazioni disciplinari.
Per il Garante tale uso dei dati personali dei lavoratori è illecito in quanto lede la loro dignità, la loro libertà e la loro riservatezza e ne ha quindi vietato l’utilizzo. Nel disporre il divieto il Garante ha ricordato che il datore di lavoro può trattare le informazioni necessarie e pertinenti per la gestione del rapporto di lavoro in base a quanto previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai contratti collettivi e dal contratto di lavoro individuale. Tra questi non rientrano la sistematica messa a disposizione sulla bacheca aziendale delle valutazioni e dei rilievi disciplinari a tutti i dipendenti e ad eventuali visitatori, tutti soggetti non legittimati a conoscere questo tipo di informazioni, peraltro prima della conclusione del procedimento e in assenza di eventuali repliche degli interessati.
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