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Prestazioni sanitarie in farmacia? Valida l’esenzione IVA
Agenzia delle Entrate, risoluzione 20 /12/2011, n. 128/E
Come noto con il d.lgs. 153/2009 si e legittimata l'erogazione in farmacia di nuovi servizi ad alta valenza socio-sanitaria, come la partecipazione all'assistenza domiciliare integrata, la presa in carico di particolari pazienti cronici, l'effettuazioni di analisi di prima istanza, la realizzazione di iniziative per il corretto uso del farmaco, la partecipazione a programmi di educazione sanitaria e prevenzione, le prenotazioni di visite ed esami.
Si e posto il problema di stabilire se le prestazioni effettuate dai professionisti sanitari - anche mediante una struttura societaria - nei confronti della farmacia, sia quelle rese dalla farmacia nei confronti del cliente/paziente, siano riconducibili nell'ambito applicativo dell'esenzione dall'Iva (art. 10, n. 18, d.p.r. n. 633/1972). L'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.128/E del 20 dicembre 2011 ha stabilito che , come emerge dalle norme e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia Ue (sent. C141/00 del 2002), l'applicazione dell'esenzione IVA alle prestazioni sanitarie e da valutarsi in relazione alla natura delle prestazioni fornite. Infatti, i soggetti incaricati devono essere abilitati all'esercizio della professione, a prescindere dalla forma giuridica che riveste il soggetto che le rende. In sostanza l'Agenzia ha riconosciuto che l'esenzione IVA prevista per le prestazioni in questione, ha carattere oggettivo e si estende a tutti i rapporti intercorrenti tra professionista e il cliente/paziente. Queste conclusioni sono valide anche nel caso in cui la farmacia utilizzi, per le prestazioni dei servizi sanitari, una struttura societaria, anche organizzata in forma di societa cooperativa, che effettua prestazioni tramite propri professionisti sanitari.