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Prestazioni sanitarie erogate a pazienti privati per conto di società terze; come emettere fattura correttamente?

30/08/2019

Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 307/2019

Molte strutture sanitarie private erogano le proprie prestazioni sia in favore del singolo paziente sia nei confronti di società (compagnie assicurative, datori di lavoro etc…), i quali inviano i singoli soggetti privati presso le strutture per l’esecuzione di prestazioni che però rimangono a loro carico e che vengono alle stesse fatturate.

Come è noto, ai sensi del DL 119/2018 (convertito in Legge 136/2018) e del DL 135/2018 (convertito in Legge 12/2019), per l’anno 2019

  • le prestazioni sanitarie effettuate in favore di persone fisiche non devono mai essere fatturate elettronicamente tramite SdI
  • le prestazioni in ambito sanitario eseguite in favore di persone fisiche ma imputate a soggetti diversi che se ne fanno carico devono viceversa essere documentate a mezzo fatture elettronica tramite SdI.

Tale ultimo obbligo va ovviamente coordinato con l’altrettanto generale obbligo di tutela dei dati personali e particolari dei pazienti.

Sul punto l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non sussiste alcuna previsione legislativa che imponga l’identificazione espressa ed analitica del paziente (con codice fiscale, nome, cognome etc…) e che anzi le parti devono adottare tutti gli accorgimenti possibili al fine di non inserire in fattura dati non richiesti dalla legislazione fiscale idonei ad identificare il beneficiario della prestazione.

Pertanto, le fatture emesse nei confronti delle società per conto di cui le prestazioni sono eseguite devono essere emesse in formato elettronico tramite SdI, ma senza alcuna indicazione del nominativo del paziente o di qualunque altro elemento idoneo ad identificarlo.