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Pratiche commerciali scorrette e Covid-19: la pubblicizzazione e vendita online del farmaco Kaletra

10/12/2020
Alessandra Di Nunzio
Camilla Anderlini

Provvedimento AGCM, 13/10/2020, n. 28389

L’insorta emergenza sanitaria da Covid-19 ha comportato la messa in commercio di nuovi prodotti, tra cui anche nuovi farmaci spesso venduti online.

Si premette che le farmacie possono vendere farmaci online, previa autorizzazione da parte del Ministero della Salute, e in ottemperanza delle regole stabilite dal D.lgs. 17/2014, che esclude la possibilità di vendere online medicinali che richiedono la ricetta medica per l’acquisto.

Relativamente a questo tipo di offerta farmaceutica, si è manifestato il rischio, tuttavia, di esecuzione di pratiche commerciali scorrette che potessero fare leva sullo stato di emergenza sanitaria per indurre all’acquisto.

Invero, già in aprile, l’Istituto Superiore della Sanità (di seguito solo ISS) pubblicava il Rapporto ISS COVID-19 n. 15/2020, con il quale esprimeva la propria preoccupazione circa la vendita online di farmaci e rimedi presentati come “anti-COVID-19”.

Le preoccupazioni dell'ISS, si può dire, sono state colte anche dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato (AGCM), la quale è intervenuta avverso una piattaforma di pubblicizzazione e vendita del farmaco Kaletra.

Con la pronuncia di diffida del 13/10/20202, l’Autorità deliberava sulla scorrettezza della pratica commerciale ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettera b) e f), e comma 3, 23, lettera i) e s), 25, lettera c), del Codice del Consumo e vietava la distribuzione del medicinale.

Ma in cosa consiste esattamente la scorrettezza della pratica commerciale effettuata dal rivenditore sanzionato?

All’interno del sito internet, si invitava l’utenza a comprare il “generico Kaletra” dichiarando la sua efficacia come protezione dal ben noto nuovo virus.

In particolare, si affermava che i principi attivi del Kaletra, ovvero il Lopinavir e il Ritonavir, usati anche nella terapia per l’HIV, erano agenti antivirali utili contro il Covid-19, come dimostrato da ricerche scientifiche.

Non solo. Si proponeva il medicinale all’alto prezzo di 641,26 euro, sollecitando l’acquisto facendo riferimento alla sicurezza della modalità on line, al buon prezzo e alla assoluta liceità del servizio.

Questa comunicazione è stata ritenuta lesiva delle citate norme del Codice del Consumo in ragione della sua manifesta ingannevolezza, tale da poter vincolare il consumatore a scelte di acquisto che, diversamente, non avrebbe intrapreso (artt. 20 e 21 Codice del Consumo).

Sul punto, l’Agenzia ha illustrato che la fornitura on line del farmaco “generico Kaletra” induceva i consumatori a ritenere che il rivenditore fosse munito di regolare autorizzazione alla vendita on line di medicinali e che detta vendita fosse lecita. Diversamente, il soggetto non risultava incluso nell’elenco delle farmacie e degli esercizi commerciali autorizzati alla vendita on line di medicinali.

Inoltre, il farmaco può essere fornito al pubblico solo dietro presentazione della prescrizione medica (art. 115, comma 2, D.Lgs n. 219/2006) integrando un ulteriore elemento di illiceità dell’offerta via web e quindi di ingannevolezza della commercializzazione (art. 23, lett. i), Codice del Consumo).

Quanto al contenuto testuale del sito, l’AGCM ha evidenziato che i claim relativi alla millantata efficacia curativa del farmaco sono destituiti da qualsivoglia fondamento scientifico dal momento che, allo stato, non risulta individuato alcun medicinale o vaccino idoneo a curare o limitare il contagio da Covid-19. Pertanto, la diffusione di detti claim è risultata idonea a condizionare sensibilmente i consumatori nella loro capacità decisionale inducendoli all’acquisto del farmaco.

Le affermazioni contenute nel sito internet sono particolarmente insidiose in un momento di emergenza sanitaria. Invero, lo sfruttamento della situazione di allarme dovuta al costante aumento del numero dei soggetti contagiati e al rischio di mortalità conseguente alla contrazione del virus, al fine di promuovere un farmaco, appare idonea ad alterare la capacità di valutazione del consumatore (artt. 23, lett. s) e 25, lettera c), Codice del Consumo).

La violazione del Codice del Consumo appare particolarmente grave in ragione dell’elevata potenzialità offensiva della pratica, atteso che essa investe i risultati conseguibili sfruttando la situazione di allarme sociale dovuta all’emergenza epidemiologica suggestionando i consumatori che possono essere indotti a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza nell’acquisto di medicinali.

Ulteriore elemento di gravità della violazione, è il notevole costo richiesto per l’acquisto del medicinale (pari a 641,26 € a confezione) e del significativo impatto della pratica realizzata a mezzo internet in quanto suscettibile di raggiungere un numero considerevole di consumatori.

Alla luce delle determinazioni espresse dall’AGCM si deve rilevare, in conclusione, che il riferimento all’emergenza sanitaria da Covid-19, nell’esercizio della propria attività commerciale, deve essere proposto con le debite attenzioni.

Il fornitore di prodotti sanitari, come i farmaci, non deve approfittare dei timori del consumatore (paura del contagio) e non può millantare effetti che il prodotto non possiede.

Invero, la dichiarazione di efficacia avverso il virus Covid-19, oltre che non essere vera attualmente, si insinua nelle paure del pubblico.

Anche il riferimento alla sicurezza dell’erogazione del servizio (modalità on line), non può essere sfruttata per convincere l’utente eventualmente disincentivato dal recarsi in una farmacia fisica.

Allora, i riferimenti alla situazione emergenziale, nonché al virus Covid-19, non integrano di per sé una pratica commerciale scorretta. Ciò che rileva è l’eventuale uso della vulnerabilità del consumatore che comporti un acquisto dettato da una scelta non consapevole.