Vuoi ricevere i nostri aggiornamenti?

Registrati per accedere ai contenuti riservati e iscriverti alla nostra newsletter

Portata innovativa e criticità del recente “scudo penale” (decreto legge n. 44/2021)

11/05/2021

Il recentissimo decreto legge 1 aprile 2021 n. 44 recante Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID- 19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2 contiene una norma specificamente diretta a disciplinare il regime della responsabilità sanitaria da somministrazione del vaccino anti Covid-19. 

L’articolo 3 del presente decreto legge prevede espressamente che “per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 c.p. (omicidio colposo e lesioni colpose) verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria (…), la punibilità è esclusa quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della Salute”. 

Chiara appare la ratio di tale norma volta a garantire da eventuali rischi penali per i reati menzionati il personale sanitario coinvolto direttamente nello svolgimento di una attività decisiva per superare definitivamente la fase pandemica in atto, ogni volta in cui la somministrazione dei vaccini (preventivamente autorizzati) sia avvenuta in conformità alle disposizioni emanate dal Ministero della Salute ed alle indicazione fornite nei provvedimenti autorizzativi dell’immissione in commercio dei vaccini stessi.

La portata innovativa di questa nuova previsione consiste nell’introduzione di una sorta di scudo penale che opera quale nuova causa di esclusione della punibilità, riferita direttamente alla condizione personale del soggetto agente.

La causa di non punibilità recentemente introdotta sembra riesumare il meccanismo della L. c.d. Gelli-Bianco dell’8 marzo 2017 n. 24 alla quale si deve l’introduzione dell’art. 590-sexies c.p. disciplinante il regime generale della responsabilità colposa degli esercenti la professione sanitaria per morte o lesioni personali dei pazienti.

Come noto, difatti, l’art. 6 della legge del 2017 disciplina una peculiare scriminante e espressamente prevede che “qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida (…) ovvero in mancanza di queste le buone pratiche clinico – assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate al caso concreto”.

Siamo di fronte, dunque, ad una norma superflua che si traduce nella mera ripetizione di quanto già disposto in precedenza?

Da una prima lettura del testo normativo delle due disposizioni a confronto appare chiaramente la portata innovativa della recentissima scriminante in tema di vaccinazioni.

Due le considerazioni essenziali.

  • In primis, le statuizioni del decreto legge 2021 offrono ai sanitari una tutela più ampia ed incisiva rispetto alle previsioni della Legge del 2017: lo “scudo”, difatti, non riferendosi espressamente solo all’imperizia, risulta idoneo ad escludere la punibilità per il sanitario anche nelle ipotesi di colpa c.d. generica (e dunque anche per imprudenza e negligenza) così avvicinandosi maggiormente alla  Legge Balduzzi.
    I sanitari saranno quindi liberati da responsabilità penale per il solo fatto di essersi attenuti alle regole fissate dalle autorità sanitarie, senza che venga ulteriormente richiesto ai predetti una specifica valutazione circa l’idoneità e l’adeguatezza di tali regole ai casi concreti.
  • In secondo luogo, riferendosi l’art. 3 D.L. del 2021 esclusivamente alla campagna vaccinale straordinaria in atto e indicando con precisione i confini di applicazione mira ad assicurare la certezza del diritto, fugando ogni possibile dubbio sulla sussistenza della scriminante per altre eventuali campagne di vaccinazione future.

Sebbene l’introduzione della recente scriminante in tema di vaccinazioni è  stata accolta con favore, tuttavia, risulta difficile pensare che il c.d. scudo penale possa esimere le autorità procedenti dall’iscrizione del soggetto agente nel registro degli indagati e del successivo iter procedimentale e/o processuale, essendo tale passaggio necessario per poter richiedere l’intervento di un tecnico, sia esso consulente o perito, che si attiverà, su richiesta del Pubblico Ministero o del giudice ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità predetta.