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Polizze claims made: la clausola che fra le righe limita la responsabilita retroattiva della compagnia e da considerarsi vessatoria
Corte App. Milano 2655/2012 –riforma Trib. Milano n. 3527/2010
La causa riguarda un contratto tra ospedale e assicurazione.
Questi i fatti.
Il Trubunale di Milano con decisione 3527/2010, dopo aver sancito la responsabilità dell’ospedale in una causa di risarcimento danni incardinata da un paziente, nella stessa sentenza aveva escluso l’obbligo dell’assicurazione di manlevare l’ospedale in forza della clausola claims made del contratto in essere tra le parti: più precisamente tale clausola (che il Tribunale considerava valida) limitava la responsabilità dell’assicurazione non solo alle richieste di risarcimento “presentate in vigenza della polizza” ma anche “in relazione ai sinistri originati da fatti colposi intervenuti nei tre anni precedente la vigenza della polizza”.
La Corte d’Appello rovescia invece la decisione. Secondo i giudici della Corte infatti una clausola così concepita – che si allontana dal modello puro di clausola claims made (con retroattività 10 anni, termine di prescrizione) – configura una limitazione di responsabilità dell’assicurazione da considerarsi unilateralmente predisposta. Ne deriva che la stessa ha contenuto vessatorio ai sensi dell’art. 1341 co 2 c.c., necessitando della specifica sottoscrizione della controparte. Nel caso di specie invece, non sussistendo alcuna firma appositamente apposta da parte del Direttore Generale o altro delegato, la clausola doveva essere considerata inefficacie. Quali le conseguenze di tale inefficacia? Ritiene la Corte d’Appello che debba quindi trovare applicazione l’art. 1932 co 2° secondo cui, in materia di contratto di assicurazione, le clausole che derogano in senso meno favorevole all’assicurato sono sostituite di diritto dalle corrispondenti disposizioni di legge. Ne consegue l’applicazione del modello legale di insorgenza del danno (loss occurrance), secondo cui la copertura assicurativa opera con riferimento ai rischi che derivano da fatti accaduti nel periodo di vigenza della polizza, indipendentemente dalla data di richiesta di risarcimento e della denuncia. Nel caso di specie la polizza valeva dal primo marzo 2001 al 31 dicembre 2003 ed il fatto lesivo si era verificato nel febbraiomarzo 2003. Condannata quindi l’assicurazione a rifondere l’ospedale di quanto già versato al paziente a titolo di risarcimento, oltre alle spese di lite di entrambi i gradi.