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Per la Toscana il punto prelievi non necessita di autorizzazione

13/12/2011
Edoardo Di Gioia

TAR Toscana - Sez. II; Sent. n. 1428 del 27.09.2011

Nel corso di un sopralluogo dell'autorita sanitaria veniva riscontrato che la dottoressa titolare dello studio effettuava presso lo stesso prelievi ematici, che venivano poi analizzati in un distaccato laboratorio di analisi.

Con decreto dirigenziale del Comune veniva disposta la chiusura del punto prelievi perche ritenuto privo della necessaria autorizzazione.

il provvedimento veniva impugnato davanti al TAR Toscana.

il tribunale rilevava che il Comune dirigente comunale aveva accumunato, sotto il profilo della normativa applicabile, l'attivita di «prelievo del sangue» con quella di «gabinetto di analisi».

al contrario un conto e l'attivita di «prelievo del sangue», consentita senza autorizzazione regionale (come confermato anche dalla possibilita di effettuare liberamente prelievi presso domicili dei pazienti) un conto e quella di «gabinetto di analisi», sottoposta ad autorizzazione in quanto mediante la stessa si provvede anche a refertazione degli esiti della processazione conseguente al prelievo ematico, come infondo l'espressione «analisi» chiarisce sotto un profilo puramente letterale.

Pertanto il Tar Toscana accoglieva il ricorso proposto annullando il provvedimento impugnato con cui era stata disposta la chiusura del punto prelievi.