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Partenariato pubblico-privato: l’ANAC interviene per favorirne l’utilizzo in ambito di PNRR

01/12/2022
Andrea Stefanelli
Chiara Fusacchia

Il 20 settembre u.s. l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), a fronte di un parere richiesto dalla Ragioneria generale dello Stato e dal Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica della presidenza del Consiglio (Dipe), ha pubblicato la Delibera n. 432/2022 con il fine d’incentivare l’uso del Partenariato Pubblico-privato e “spingere”, in tal modo, la partecipazione dei privati ai progetti previsti dal PNRR.

L’ANAC precisa infatti che i finanziamenti a fondo perduto provenienti dall’unione europea, anche nell’ambito del PNRR, non incidono nella quota di contributo pubblico” - che, nei contratti di Partenariato Pubblico Privato (PPP), non può superare il 49% del costo dell’investimento complessivo – e che pertanto “non incidono sulla finanza pubblica nazionale e non risultano a carico della pubblica amministrazione”.

La Delibera fa riferimento al Codice dei contratti pubblici ed al “Manual on Government deficit and debt” di Eurostat (MGDD); in particolare il Codice appalti stabilisce che il contributo pubblico non possa superare il 49% del valore complessivo dell’investimento (per rimanere off balance), mentre il MGDD specifica che dalla valutazione della contribuzione pubblica debbano escludersi le sovvenzioni “a fondo perduto” di matrice euro-unitaria, rispetto all’apporto di soggetti privati nel finanziamento dei costi di investimento.

L’ANAC nel suddetto parere evidenzia così opportunamente come i finanziamenti a fondo perduto nell’ambito del PNRR siano da intendersi esclusi dal conteggio del limite del 49% di cui agli artt. 165, comma 2 e 180, comma 6, del D.Lgs.n. 50/2016 e che pertanto ben possono essere utilizzati per finanziare i progetti presentati dall’Italia nel Piano del Next Generation EU, senza correre il rischio di violare i limiti per cui è consentito il Partenariato Pubblico-Privato.

In tal modo la Delibera ANAC incentiva gli investimenti, tutela la finanza pubblica ma, soprattutto, rivitalizza l’istituto del PPP (soprattutto quello ‘ad iniziativa privata’ di cui all’art.183, comma 15 D.Lgs.n. 50/16), in cui il privato presenta un progetto, che la P.A. poi mette in gara per individuare il miglior contraente (privato) in grado di realizzare detto progetto e gestirlo (con un investimento comunque in  quota maggioritaria del medesimo privato), facendo in tal modo accollare all’imprenditore il rischio di impresa ma, nel contempo, riuscendo a retribuire gli utili dell’attività anche alla parte pubblica derivanti dal perfezionamento realizzativo di detti progetti di autorità sociale.