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PARAMETRI CONSIP: le PP.AA. devono recedere dai contratti quando i parametri della convenzione Consip sono migliorativi rispetto a quelli in essere

22/04/2014

TAR PALERMO, III°, 24/03/2014, N.861


Nell'ambito degli interventi per la revisione della spesa pubblica, con l'art. 1, comma 13 del DLgs.n. 95/2012 si stabilisce che le amministrazioni pubbliche, che hanno stipulato un contratto di fornitura o di servizi, devono recedere dal medesimo qualora i parametri delle convenzioni successivamente stipulate da Consip S.p.A. risultino migliorative rispetto a quelle del contratto in essere, a meno che l'appaltatore non acconsenta ad una modifica di dette condizioni economiche.

Nel fattispecie oggetto della pronuncia il Comune di Naro, mediante concessione, affidava ad una società la gestione ventennale degli impianti d'illuminazione pubblica salvo poi, intervenuta una convenzione sottoscritta CONSIP a condizioni migliorative, revocarla in quanto l'affidataria non accettava la riduzione dei parametri economici.

Avverso la predetta decisione insorgeva detta affidataria contestando la legittimità della “revoca” ex art. 21 quinquies L.n. 241/90 e, considerato come le esigenze d'economicità avrebbero dovuto dare – tutt'al piu' – luogo “recesso”, richiedeva (in subordine) il riconoscimento di un indennizzo comprensivo di tutte le spese conseguenti allo scioglimento del rapporto.

Il TAR Palermo, tuttavia, ha rigettato il ricorso statuendo come, al di là del nomen utilizzato (revoca o recesso), sul piano sostanziale il Comune si era avvalso di un potere disciplinato dalla legge statale, che eccezionalmente incide sulla stabilità dei rapporti negoziali senza peraltro prevedere, nella valutazione circa la convenienza dello scioglimento
anticipato del rapporto, anche l'importo dell'indennizzo a carico dell'ente.

In conclusione, quindi, può dirsi che l'esercizio del diritto di recesso (che la legge riconosce nell'anzidetta situazione) costituisce una tipologia di “potere” riconosciuta in capo alla P.A. a livello contrattuale e non, invece, l'espressione di una sua potestà pubblica.

Avv. Claudia Patti