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Sì all’ostensione della relazione del rup
Cons.Stato, sez. V, 13 ottobre 2022, n. 8745
Un operatore economico presenta un’istanza d’accesso vedendosela tuttavia rigettare in quanto “afferente alla fase esecutiva del rapporto contrattuale in essere tra il Comune di Abriola e la ditta subentrata nella realizzazione dei lavori pubblici”.
Il diniego viene allora prontamente impugnato innanzi al Giudice Amministrativo che, in secondo grado, accoglie il ricorso.
Anzitutto, il Consiglio di Stato circoscrive le ampie pretese ostensive dell’istante focalizzando la propria attenzione sulla sola richiesta d’ostensione della relazione riservata del RUP 2016 ed escludendo quindi il diritto d’accesso su tutta la restante documentazione.
Quest’ultima, infatti, riguarda il rapporto esecutivo tra amministrazione comunale e seconda classificata, e dal momento che la società appellante ha dimostrato d’avere interesse non tanto alla risoluzione del contratto (per poi aspirare ad un eventuale scorrimento della graduatoria) quanto piuttosto alla cognizione delle ragioni poste alla base della richiesta di restituzione di parte delle somme già incassate, tale richiesta d’ostensione va rigettata.
Quanto invece alla relazione del RUP sul conto finale relativo allo stato di consistenza delle opere realizzate e della relativa contabilità (c.d. Relazione riservata 2016 del RUP), l’interesse concreto, diretto e attuale all’accesso è stato chiaramente dimostrato nella parte in cui l’appellante evidenzia che ciò sarebbe necessario “al fine di verificare l’esatta collocazione contabile degli ulteriori lavori strutturali eseguiti ed oggetto di riserva proprio per far valere le proprie ragioni di credito a seguito del rigetto delle riserve da parte dell’Amministrazione”. Ed ancora nella parte in cui si afferma che: “Gli atti richiesti sono necessari al fine di consentire alla ricorrente la propria difesa in giudizio...sia per richiedere giudizialmente il pagamento dei lavori eseguiti...sia per poter adeguatamente contestare l’intervenuto rigetto nella determina n. 27 del 01/3/2021 delle riserve a suo tempo formulate”.
Quanto poi all’invocata riservatezza di tale documento, il Collegio osserva a riguardo che:
- l’art. 202, comma 2, del DPR n. 207 del 2010 prevedeva in effetti una certa esclusione dall’accesso di simili relazioni;
- il suddetto art. 202 è stato tuttavia abrogato dal decreto legislativo n. 50 del 2016 il cui art. 53, comma 4, lettera c) prevede ora, tra gli atti oggetto di esclusione dall’accesso, le “relazioni riservate del direttore dei lavori, del direttore dell’esecuzione e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto”: tra questi non figurano, altresì, le relazioni riservate del RUP;
- dunque, proprio in applicazione del principio secondo cui “Le ipotesi di esclusione del diritto di accesso hanno, invero, natura eccezionale e come tali sono di stretta interpretazione e non suscettibili di essere applicate analogicamente”(Cons. Stato, sez. V, 11 giugno 2018, n. 3594, tra l’altro richiamata proprio dalla difesa della appellata amministrazione comunale), va da sé che la previsione codicistica ex art. 53, comma 4, lettera c) non potrebbe giammai essere estensivamente applicata anche alle relazioni del RUP (figura questa ivi non espressamente contemplata).
Via libera quindi all’accesso alle relazioni riservate del RUP.