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ORIGINALE E COPIA DOCUMENTALE: la produzione di copia semplice al posto dell'originale di un documento provoca conseguenze penali ed amministrative
Cassazione Penale, 3/1/2013, n. 118 TAR Calabria, 16/1/2013, n. 35
Con due interessanti e recenti pronunce il Giudice penale e quello amministrativo, affrontando una questione simile - e relativa alla produzione in gara di un documento in copia informale in luogo dell'originale o di copia autentica del medesimo - hanno statuito la legittimità dell'esclusione da una procedura senza alcuna possibilità, in capo alla stazione appaltante, d'indagare sulle ragioni di tale difformità nonchè escludendo che la predetta condotta fosse idonea ad arrecare una turbativa d'asta. In particolare, nella fattispecie vagliata dalla Cassazione Penale, il legale rappresentante di una società aveva presentato in una pubblica gara una documentazione “truccata” ossia, in alternativa all'originale richiesto, aveva prodotto una fotocopia “alterata” di una dichiarazione rilasciata da un Istituto di Credito, esibendola tuttavia come mera fotocopia (regolare) del documento autentico. Condannato in 1° e 2° grado per il reato di turbativa d'asta e falso ideologico, detto legale rappresentante ricorreva allora in Cassazione per sostenere come, nel caso di specie, il reato di turbativa d'asta non potesse configurarsi in quanto la produzione di una semplice fotocopia, al posto della dichiarazione originale della Banca, avrebbe dovuto comportare di per sé la decadenza dalla possibilità di partecipare all'incanto e la Corte di Cassazione, sul punto, ha ritenuto fondato il ricorso sottolineando come il legale rappresentante avesse effettivamente presentato il documento dichiarando trattarsi di una semplice fotocopia – ancorchè “alterata” - di una dichiarazione rilasciata da una banca, senza mai presentare tale documento come “originale”, da cui deve giocoforza discendere come tale documentazione, a prescindere dalla sua falsità materiale, fosse fin da subito inficiata da un palese profilo d'irregolarità in quanto la normativa in materia (art. 41 D.Lgs.n. 163/2006) obbligatoriamente impone, per le dichiarazioni bancarie, il loro deposito “in originale” ai fini partecipativi. In altre parole, anche qualora la fotocopia non fosse stata affetta da alcuna alterazione la domanda sarebbe stata comunque destinata ad un esito negativo, in quanto non corredata dalla dichiarazione bancaria in originale e come pertanto, trattandosi di una condotta inidonea ad arrecare un'effettiva turbativa d'asta, doveva ritenersi non configurabile il relativo reato di turbativa, persistendo invece quello di falsità ideologica. Allo stesso modo il T.A.R. Calabria, sempre in riferimento alla produzione di un documento in copia semplice - in alternativa all'originale o copia autentica (espressamente richiesta dalla lex specialis) - ha precisato come la produzione, in un procedimento che espressamente richiede l'originale, di una semplice fotocopia equivalga ad un documento “non prodotto” , come tale circostanza determini la disapplicazione dell'istituto dell'integrazione documentale, non potendosi consentire l'applicazione del cd. principio del “dovere di soccorso” ex art. 46 d.lgs. n. 163/2006, nè riconoscersi al concorrente alcuna facoltà di di sanare, con il deposito postumo di un documento ex novo, la mancata tempestiva produzione del medesimo in corso di gara. Alla luce di quanto sovraesposto dunque, emerge con chiarezza come entrambe le sentenze in commento, pur affrontando situazioni parzialmente analoghe, giungano in ogni caso ad una medesima conclusione ovvero come la produzione di un documento in copia semplice - in alternativa alla produzione del suo “originale” o di copia autentica del medesimo – equivalga comunque ad una “non produzione” ovvero debba considerarsi come un mancato deposito documentale che, necessariamente, deve comportare la comminatoria d'esclusione dalle pubbliche gare.